La situazione possessoria passa all'erede solo a seguito di accettazione e presuppone sia l'esistenza del rapporto successorio in capo al de cuius al momento dell'apertura della successione, sia la qualità di erede, legittimo o testamentario, in capo al successore. L'accettazione è indispensabile per esercitare le azioni possessorie. Il discorso si complica con riferimento alle ipotesi di possesso precario, quale è il possesso a titolo di usufrutto, uso e abitazione. La Suprema Corte, sul presupposto che il possesso si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio non soltanto del diritto di proprietà, ma di ogni altro diritto reale, ha statuito che l'erede di chi possedeva la cosa come usufruttuario sia legittimato ad esperire la tutela possessoria anche nei confronti della persona divenuta piena proprietaria del bene per effetto dell'estinzione del diritto di usufrutto di cui era titolare il de cuius. La dottrina, dal canto suo, non ha mancato di manifestare qualche perplessità, specie con riferimento alla difficoltà di conciliare il passaggio del possesso in capo all'erede, in presenza di una norma (art. 1014, n. 2, c.c.) che dispone essere causa di estinzione dell'usufrutto la riunione dello stesso e della proprietà nella stessa persona.
La successione mortis causa nelle situazioni possessorie / Corapi, Guido. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - STAMPA. - 12:(2009), pp. 996-1001.
La successione mortis causa nelle situazioni possessorie
CORAPI, Guido
2009
Abstract
La situazione possessoria passa all'erede solo a seguito di accettazione e presuppone sia l'esistenza del rapporto successorio in capo al de cuius al momento dell'apertura della successione, sia la qualità di erede, legittimo o testamentario, in capo al successore. L'accettazione è indispensabile per esercitare le azioni possessorie. Il discorso si complica con riferimento alle ipotesi di possesso precario, quale è il possesso a titolo di usufrutto, uso e abitazione. La Suprema Corte, sul presupposto che il possesso si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio non soltanto del diritto di proprietà, ma di ogni altro diritto reale, ha statuito che l'erede di chi possedeva la cosa come usufruttuario sia legittimato ad esperire la tutela possessoria anche nei confronti della persona divenuta piena proprietaria del bene per effetto dell'estinzione del diritto di usufrutto di cui era titolare il de cuius. La dottrina, dal canto suo, non ha mancato di manifestare qualche perplessità, specie con riferimento alla difficoltà di conciliare il passaggio del possesso in capo all'erede, in presenza di una norma (art. 1014, n. 2, c.c.) che dispone essere causa di estinzione dell'usufrutto la riunione dello stesso e della proprietà nella stessa persona.Pubblicazioni consigliate
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