Una situazione può essere definite come pluralismo normativo quando all’interno di uno stesso ambito sociale operano, cioè sono valide ed applicate, norme di origine differente, di modo che una persona può scegliere le regole a cui orientare il proprio comportamento. De Sousa Santos ha definito questa circostanza “interlegalità”. Pur riconoscendo questo fenomeno, nel contributo non si propone una concezione pluralista dell’applicazione del diritto nella società multiculturale, ma viene sostenuta una forma di monismo giurisdizionale, che viene motivato da ragioni pratico-normative in accordo con il principio costituzionale di non discriminazione. Persone che appartengono a culture differenti dalla nostra possono decidere di far trattare le questioni giuridiche da giudici interni al gruppo di appartenenza, ma –allo stesso tempo– l’ordinamento giuridico democratico-costituzionale deve garantire l’amministrazione della giustizia di ultima istanza, secondo il principio dell’“equal protection clause” stabilito dal XIV em., Cost. USA. È facilmente prevedibile che le persone che richiederanno la protezione “sussidiaria” dell’ordinamento giuridico ufficiale saranno le persone più vulnerabili di un gruppo tradizionale: le donne.
Pluralismo, monismo y problemas de aplicación del Derecho / Belvisi, Francesco. - STAMPA. - (2014), pp. 91-107. (Intervento presentato al convegno Perspectivas Actuales en la Aplicacion del Derecho tenutosi a Madrid nel 6-11-2012).
Pluralismo, monismo y problemas de aplicación del Derecho
BELVISI, Francesco
2014
Abstract
Una situazione può essere definite come pluralismo normativo quando all’interno di uno stesso ambito sociale operano, cioè sono valide ed applicate, norme di origine differente, di modo che una persona può scegliere le regole a cui orientare il proprio comportamento. De Sousa Santos ha definito questa circostanza “interlegalità”. Pur riconoscendo questo fenomeno, nel contributo non si propone una concezione pluralista dell’applicazione del diritto nella società multiculturale, ma viene sostenuta una forma di monismo giurisdizionale, che viene motivato da ragioni pratico-normative in accordo con il principio costituzionale di non discriminazione. Persone che appartengono a culture differenti dalla nostra possono decidere di far trattare le questioni giuridiche da giudici interni al gruppo di appartenenza, ma –allo stesso tempo– l’ordinamento giuridico democratico-costituzionale deve garantire l’amministrazione della giustizia di ultima istanza, secondo il principio dell’“equal protection clause” stabilito dal XIV em., Cost. USA. È facilmente prevedibile che le persone che richiederanno la protezione “sussidiaria” dell’ordinamento giuridico ufficiale saranno le persone più vulnerabili di un gruppo tradizionale: le donne.File | Dimensione | Formato | |
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