Il contributo prende avvio da un’analisi del quadro regolativo sedimentatosi in materia di controlli informatici del datore di lavoro sull’attività dei dipendenti, il quale si articola, come noto, lungo le due fondamentali linee direttrici della normativa statutaria, da un lato e della disciplina della cosiddetta privacy, dall’altro. A questo riguardo, viene sottolineata l’obsolescenza dell’art. 4 dello Statuto, quanto meno in relazione alle nuove tipologie di controllo che l’informatica consente. Inoltre si sottolinea come il coordinamento tra lo Statuto e la normativa sulla privacy sia di estrema complessità, tenuto anche conto che l’Autorità garante ha assunto una posizione di segno estremamente limitativo dei controlli datoriali a distanza, condotti attraverso nuove tecnologie. Nel tentativo di intercettare un possibile contemperamento tra l’esigenza imprenditoriale di effettuare controlli strumentali a distanza e l’esigenza di tutelare la libertà, la dignità e la riservatezza del lavoratore subordinato, l’autore ipotizza tre possibili soluzioni: due di derivazione interpretativa, l’altra di fonte legale. Con la prima soluzione si propone un’estensione della nozione tradizionale di patrimonio aziendale, al fine di ricomprendervi - in una prospettiva dinamica - anche beni immateriali come il know-how, la capacità strategica dell’impresa, il posizionamento nel mercato, l’immagine nei confronti dei terzi, nonché la capacità di rispondere con prontezza operativa alle mutevoli esigenze produttive. Per questa via, la categoria dei controlli cosiddetti difensivi può acquisire una più ampia utilizzabilità, con significative aperture riguardo alla legittimità di varie condotte datoriali. La seconda soluzione, invece, enfatizza l’elemento della discontinuità temporale del controllo come circostanza capace di sottrarre dallo spettro applicativo dell’art. 4 dello Statuto l’acquisizione di frammenti isolati dell’attività del lavoratore, che sono estremamente limitati nel tempo. La terza soluzione, infine, ha un fondamento legale, attenendo alla verifica delle potenzialità applicative dell’art. 8 della legge n. 148 del 2008, norma che - come noto - consente alla contrattazione di prossimità, seppure alle rigorose condizioni fissate dal legislatore, di introdurre deroghe alla disciplina relativa alla materia degli impianti audiovisivi e dell’introduzione di nuove tecnologie.
Il controllo informatico sull'attività del lavoratore / Levi, Alberto. - STAMPA. - (2013), pp. 1-225.
Il controllo informatico sull'attività del lavoratore.
LEVI, Alberto
2013
Abstract
Il contributo prende avvio da un’analisi del quadro regolativo sedimentatosi in materia di controlli informatici del datore di lavoro sull’attività dei dipendenti, il quale si articola, come noto, lungo le due fondamentali linee direttrici della normativa statutaria, da un lato e della disciplina della cosiddetta privacy, dall’altro. A questo riguardo, viene sottolineata l’obsolescenza dell’art. 4 dello Statuto, quanto meno in relazione alle nuove tipologie di controllo che l’informatica consente. Inoltre si sottolinea come il coordinamento tra lo Statuto e la normativa sulla privacy sia di estrema complessità, tenuto anche conto che l’Autorità garante ha assunto una posizione di segno estremamente limitativo dei controlli datoriali a distanza, condotti attraverso nuove tecnologie. Nel tentativo di intercettare un possibile contemperamento tra l’esigenza imprenditoriale di effettuare controlli strumentali a distanza e l’esigenza di tutelare la libertà, la dignità e la riservatezza del lavoratore subordinato, l’autore ipotizza tre possibili soluzioni: due di derivazione interpretativa, l’altra di fonte legale. Con la prima soluzione si propone un’estensione della nozione tradizionale di patrimonio aziendale, al fine di ricomprendervi - in una prospettiva dinamica - anche beni immateriali come il know-how, la capacità strategica dell’impresa, il posizionamento nel mercato, l’immagine nei confronti dei terzi, nonché la capacità di rispondere con prontezza operativa alle mutevoli esigenze produttive. Per questa via, la categoria dei controlli cosiddetti difensivi può acquisire una più ampia utilizzabilità, con significative aperture riguardo alla legittimità di varie condotte datoriali. La seconda soluzione, invece, enfatizza l’elemento della discontinuità temporale del controllo come circostanza capace di sottrarre dallo spettro applicativo dell’art. 4 dello Statuto l’acquisizione di frammenti isolati dell’attività del lavoratore, che sono estremamente limitati nel tempo. La terza soluzione, infine, ha un fondamento legale, attenendo alla verifica delle potenzialità applicative dell’art. 8 della legge n. 148 del 2008, norma che - come noto - consente alla contrattazione di prossimità, seppure alle rigorose condizioni fissate dal legislatore, di introdurre deroghe alla disciplina relativa alla materia degli impianti audiovisivi e dell’introduzione di nuove tecnologie.File | Dimensione | Formato | |
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