Dopo una ricostruzione dell’istituto dal punto di vista storico-comparatistico, si analizza la norma di cui all’art. 514 cod. nav. in una prospettiva sistematica, ponendola a confronto con quella di cui all’art. 1895 cod. civ., allo scopo di dimostrare che la ratio della sanzione contenuta nella disposizione di cui da ultimo deve essere rinvenuta altrove, e non nell’assenza di alea: il nuovo concetto di rischio extra assicurativo già accolto dal legislatore del cod. comm. (1882) permeerebbe di sé tanto la disposizione di cui al cod. civ., quanto quella di cui al cod. nav., di modo che l’art. 1895 cod. civ. esprimerebbe in definitiva un principio di tutela dell’ordine pubblico mediante il quale il legislatore si prefigge di minimizzare le conseguenze negative legate alla stipula di un contratto di assicurazione per un fine distorto dovuto alle conoscenze nascoste di uno dei contraenti maturate in relazione alla inesistenza del presupposto stesso del contratto. Se tale è la ragione giustificativa della norma e dunque la sanzione di cui all’art. 1895 cod. civ. non è espressione di un principio logico assoluto, allora la sua portata può essere opportunamente regolata, graduata o limitata, in presenza di idonee ragioni giustificative, in favore dell’incertezza soggettiva. In una prospettiva di ius conditum si analizza dunque la norma di cui all’art. 514 cod. nav. nell’ambito delle assicurazioni di cui al codice della navigazione, verificando in particolare i rapporti tra rischio putativo ed assicurazione retroattiva e delineando i confini di ammissibilità dell’assicurazione (marittima) retroattiva. Giudicato quello delle merci oggetto di un contratto di trasporto via mare il campo di elezione del rischio putativo, si valutano, anche in una prospettiva de iure condendo, le possibili interazioni dell’art. 514 cod. nav. e dell’art. 1529 cod. civ., in materia di comprevendita di merci in viaggio. Infine, nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile, i risultati interpretativi raggiunti in tema di rischio putativo sono utilizzati per giudicare dei limiti di validità delle polizze claims made e, in particolare, delle clausole che consentono la cd. “ripresa del passato”.

il rischio putativo / Vernizzi, Simone. - STAMPA. - (2010), pp. X-1-284.

il rischio putativo

VERNIZZI, Simone
2010

Abstract

Dopo una ricostruzione dell’istituto dal punto di vista storico-comparatistico, si analizza la norma di cui all’art. 514 cod. nav. in una prospettiva sistematica, ponendola a confronto con quella di cui all’art. 1895 cod. civ., allo scopo di dimostrare che la ratio della sanzione contenuta nella disposizione di cui da ultimo deve essere rinvenuta altrove, e non nell’assenza di alea: il nuovo concetto di rischio extra assicurativo già accolto dal legislatore del cod. comm. (1882) permeerebbe di sé tanto la disposizione di cui al cod. civ., quanto quella di cui al cod. nav., di modo che l’art. 1895 cod. civ. esprimerebbe in definitiva un principio di tutela dell’ordine pubblico mediante il quale il legislatore si prefigge di minimizzare le conseguenze negative legate alla stipula di un contratto di assicurazione per un fine distorto dovuto alle conoscenze nascoste di uno dei contraenti maturate in relazione alla inesistenza del presupposto stesso del contratto. Se tale è la ragione giustificativa della norma e dunque la sanzione di cui all’art. 1895 cod. civ. non è espressione di un principio logico assoluto, allora la sua portata può essere opportunamente regolata, graduata o limitata, in presenza di idonee ragioni giustificative, in favore dell’incertezza soggettiva. In una prospettiva di ius conditum si analizza dunque la norma di cui all’art. 514 cod. nav. nell’ambito delle assicurazioni di cui al codice della navigazione, verificando in particolare i rapporti tra rischio putativo ed assicurazione retroattiva e delineando i confini di ammissibilità dell’assicurazione (marittima) retroattiva. Giudicato quello delle merci oggetto di un contratto di trasporto via mare il campo di elezione del rischio putativo, si valutano, anche in una prospettiva de iure condendo, le possibili interazioni dell’art. 514 cod. nav. e dell’art. 1529 cod. civ., in materia di comprevendita di merci in viaggio. Infine, nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile, i risultati interpretativi raggiunti in tema di rischio putativo sono utilizzati per giudicare dei limiti di validità delle polizze claims made e, in particolare, delle clausole che consentono la cd. “ripresa del passato”.
2010
9788814153914
giuffrè
ITALIA
il rischio putativo / Vernizzi, Simone. - STAMPA. - (2010), pp. X-1-284.
Vernizzi, Simone
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