Commette il reato di diffamazione aggravata colui il quale, inoltrando messaggi nella rete internet attraverso un gruppo di discussione, insulti il proprio antagonista definendolo “spammer” e diffondendo la notizia di sue precedenti condanne. La circostanza che l'imputato si sia auto investito del compito di individuare, affrontare e segnalare con ogni sistema di diffusione, coloro che in rete lo raggiungono con messaggi pubblicitari non desiderati (c.d. “spam”) non assume importanza scriminante; il diritto di critica non può, infatti, estendersi sino a consentire l'offesa e l'umiliazione pubblica dei propri avversari, neppure di coloro che siano stati sanzionati amministrativamente e penalmente per violazione delle regole del codice di riservatezza
Nota a sentenza 713/10 del Tribunale di Piacenza / Florindi, Emanuele. - (2011). [10.5281/zenodo.10719236]
Nota a sentenza 713/10 del Tribunale di Piacenza
Emanuele Florindi
2011
Abstract
Commette il reato di diffamazione aggravata colui il quale, inoltrando messaggi nella rete internet attraverso un gruppo di discussione, insulti il proprio antagonista definendolo “spammer” e diffondendo la notizia di sue precedenti condanne. La circostanza che l'imputato si sia auto investito del compito di individuare, affrontare e segnalare con ogni sistema di diffusione, coloro che in rete lo raggiungono con messaggi pubblicitari non desiderati (c.d. “spam”) non assume importanza scriminante; il diritto di critica non può, infatti, estendersi sino a consentire l'offesa e l'umiliazione pubblica dei propri avversari, neppure di coloro che siano stati sanzionati amministrativamente e penalmente per violazione delle regole del codice di riservatezzaFile | Dimensione | Formato | |
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