Le circostanze sono elementi accidentali del reato, costruiti in forma normalmente tipizzata, alle quali consegue un aumento ovvero una diminuzione di pena. Il divario tra fattispecie astratta e traduzione nella pena per il reato commesso non è colmato soltanto da citeri discrezionali, ma anche da elementi tipici che offrono maggiori garanzie per adeguare la pena al disvalore in modo uniforme. Non tutte le circostanze hanno un sostrato tipico (attenuanti generiche) anche se tutte impongono di individuarlo e tradurne la portata nella quantificazione della pena. In caso di concorso eterogeneo di circostanze le modifiche del 1974 hanno imposto un generalizzato bilanciamento che coinvolge sia le circostanze ad efficacia comune (che aumentano o diminuiscono la pena giù quantificata cambiandola per effetto di una frazione o di una moltiplicazione) e quelle ad efficacia speciale (che indicano un nuovo quadro edittale per il reato circostanziato). Siccome le ragioni sostanziali delle due modalità non sono facilmente assimilabili, la scelta ha portato a prevedere, in singole norme successive, deroghe a tale modalità di comparazione. Per quanto attiene all'imputazione delle aggravanti, che l'art. 59 c.p. prevede senza rilievo per la colpevolezza, s'impone di accogliere l'indicazione dei vari progetti di riforma che addivengono ad un'imputazione colpevole che valorizzi la colpevolezza come elemento per la quantificazione dell'entità dell'aumento di pena.

L'evoluzione legislativa della disciplina delle circostanze del reato / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - 10:(1988), pp. 1-12.

L'evoluzione legislativa della disciplina delle circostanze del reato

PIGHI, Giorgio
1988

Abstract

Le circostanze sono elementi accidentali del reato, costruiti in forma normalmente tipizzata, alle quali consegue un aumento ovvero una diminuzione di pena. Il divario tra fattispecie astratta e traduzione nella pena per il reato commesso non è colmato soltanto da citeri discrezionali, ma anche da elementi tipici che offrono maggiori garanzie per adeguare la pena al disvalore in modo uniforme. Non tutte le circostanze hanno un sostrato tipico (attenuanti generiche) anche se tutte impongono di individuarlo e tradurne la portata nella quantificazione della pena. In caso di concorso eterogeneo di circostanze le modifiche del 1974 hanno imposto un generalizzato bilanciamento che coinvolge sia le circostanze ad efficacia comune (che aumentano o diminuiscono la pena giù quantificata cambiandola per effetto di una frazione o di una moltiplicazione) e quelle ad efficacia speciale (che indicano un nuovo quadro edittale per il reato circostanziato). Siccome le ragioni sostanziali delle due modalità non sono facilmente assimilabili, la scelta ha portato a prevedere, in singole norme successive, deroghe a tale modalità di comparazione. Per quanto attiene all'imputazione delle aggravanti, che l'art. 59 c.p. prevede senza rilievo per la colpevolezza, s'impone di accogliere l'indicazione dei vari progetti di riforma che addivengono ad un'imputazione colpevole che valorizzi la colpevolezza come elemento per la quantificazione dell'entità dell'aumento di pena.
1988
Pighi, Giorgio
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