Qualunque disegno di riforma della normativa in tema di mafie deve proiettarsi in direzione della prevenzione e repressione di tutte le condotte di fiancheggiamento e di agevolazione tipiche della “borghesia mafiosa”, e deve prevedere l’incommerciabilità di ogni utilità che derivi dalla commissione di reati di mafia, di reati attinenti al traffico di stupefacenti e del reato di riciclaggio. Si dovrebbero, innanzitutto, configurare, partendo da una prospettiva di tutela avanzata, dei modelli di reato di pericolo presunto, relativi allo “scambio funzionale”, che prevedano la punibilità del già solo mettersi a disposizione di un’associazione mafiosa o di ogni accordo intercorrente tra un soggetto e la stessa, in base al quale si prometta una prestazione in cambio di un’utilità. Si dovrebbero, poi, introdurre delle fattispecie di reato di evento o di pericolo concreto, strutturate come reati propri per le categorie professionali, per quelle economico – imprenditoriali, per quelle attinenti a pubbliche funzioni. Fattispecie da imperniarsi sullo stravolgimento funzionale. Il bene giuridico tutelato – ordine pubblico – si dovrebbe specificare nell’interesse allo svolgimento corretto della funzione pubblica o dell’attività privata e, quindi, nelle finalità ordinamentali che il corretto esercizio di tali funzioni e attività intende perseguire. A tale fine, i temi che il legislatore dovrebbe affrontare sono quelli dell’identificazione delle categorie destinatarie di tali fattispecie, della delineazione delle condotte vietate, della definizione dell’evento, dell’indicazione dell’elemento soggettivo richiesto (dolo). Le condotte vietate dovrebbero consistere nell’uso distorto del potere o della facoltà (innanzitutto attraverso la violazione degli obblighi o dei doveri connessi al loro esercizio), al fine del raggiungimento di uno scopo diverso da quello per il cui conseguimento il potere o la facoltà stessi sono stati attribuiti dall’ordinamento. Si tratterebbe, quindi, di configurare fattispecie di abuso. Gli eventi dovrebbero essere costituiti dall’agevolazione di un’associazione e dal conseguimento di un ingiusto vantaggio, anche non patrimoniale, proprio o altrui (rendendosi così configurabile anche il tentativo). In alternativa, il fine del conseguimento di un ingiusto vantaggio come qui descritto potrebbe essere delineato come elemento di dolo specifico.
Mafie e prevenzione / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (2013), pp. 29-29.
Mafie e prevenzione
PIGHI, Giorgio
2013
Abstract
Qualunque disegno di riforma della normativa in tema di mafie deve proiettarsi in direzione della prevenzione e repressione di tutte le condotte di fiancheggiamento e di agevolazione tipiche della “borghesia mafiosa”, e deve prevedere l’incommerciabilità di ogni utilità che derivi dalla commissione di reati di mafia, di reati attinenti al traffico di stupefacenti e del reato di riciclaggio. Si dovrebbero, innanzitutto, configurare, partendo da una prospettiva di tutela avanzata, dei modelli di reato di pericolo presunto, relativi allo “scambio funzionale”, che prevedano la punibilità del già solo mettersi a disposizione di un’associazione mafiosa o di ogni accordo intercorrente tra un soggetto e la stessa, in base al quale si prometta una prestazione in cambio di un’utilità. Si dovrebbero, poi, introdurre delle fattispecie di reato di evento o di pericolo concreto, strutturate come reati propri per le categorie professionali, per quelle economico – imprenditoriali, per quelle attinenti a pubbliche funzioni. Fattispecie da imperniarsi sullo stravolgimento funzionale. Il bene giuridico tutelato – ordine pubblico – si dovrebbe specificare nell’interesse allo svolgimento corretto della funzione pubblica o dell’attività privata e, quindi, nelle finalità ordinamentali che il corretto esercizio di tali funzioni e attività intende perseguire. A tale fine, i temi che il legislatore dovrebbe affrontare sono quelli dell’identificazione delle categorie destinatarie di tali fattispecie, della delineazione delle condotte vietate, della definizione dell’evento, dell’indicazione dell’elemento soggettivo richiesto (dolo). Le condotte vietate dovrebbero consistere nell’uso distorto del potere o della facoltà (innanzitutto attraverso la violazione degli obblighi o dei doveri connessi al loro esercizio), al fine del raggiungimento di uno scopo diverso da quello per il cui conseguimento il potere o la facoltà stessi sono stati attribuiti dall’ordinamento. Si tratterebbe, quindi, di configurare fattispecie di abuso. Gli eventi dovrebbero essere costituiti dall’agevolazione di un’associazione e dal conseguimento di un ingiusto vantaggio, anche non patrimoniale, proprio o altrui (rendendosi così configurabile anche il tentativo). In alternativa, il fine del conseguimento di un ingiusto vantaggio come qui descritto potrebbe essere delineato come elemento di dolo specifico.File | Dimensione | Formato | |
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