Il portare alla conoscenza di tutti le attività processuali risponde ad un’esigenza di garanzia. La possibilità di controllo da parte dell’opinione pubblica sullo svolgimento di un processo penale ha costituito un notevole passo avanti nell’evoluzione del sistema delle garanzie rivolto al rispetto della persona. Alla funzione di garanzia si accompagna una funzione di prevenzione generale: la conoscenza della capacità dello Stato di reprimere, attraverso un giusto processo, i comportamenti devianti costituenti reato rafforza la sua legittimazione come garante dell’ordine pubblico e della sicurezza personale e opera come deterrente nei confronti della collettività. La soddisfazione di queste due funzioni trova un limite nell’esigenza di tutelare il segreto su atti d’indagine, al fine di non comprometterne l’esito e nell’esigenza di rispettare la sfera privata delle persone coinvolte nel procedimento da qualunque pubblicazione che sia inutilmente invadente. Il legislatore e la giurisprudenza sono alla continua ricerca di punti di equilibrio che siano idonei a contemperare tutte le funzioni e tutti i beni implicati. Appare praticabile la strada della "disciplina" della materia attraverso la redazione di un protocollo per dare contenuto puntuale al nodo applicativop dell’esercizio del diritto, che articoli il criteri per definire il carattere diffamatorio individuando quanto sia legittimo pubblicare. La ricca giurisprudenza fornisce i criteri applicativi e funge da punto di riferimento. Si potrà, così, regolamentare in modo più specifico cosa sia esigibile in relazione al controllo della verità della notizia, fino a quale limite ci si debba spingere nella verifica e quali atti siano accompagnati da una presunzione di attendibilità, la conoscenza di quali fatti debba essere comunque ritenuta di interesse pubblico.

Mass media e processo / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (2013), pp. 50-51.

Mass media e processo

PIGHI, Giorgio
2013

Abstract

Il portare alla conoscenza di tutti le attività processuali risponde ad un’esigenza di garanzia. La possibilità di controllo da parte dell’opinione pubblica sullo svolgimento di un processo penale ha costituito un notevole passo avanti nell’evoluzione del sistema delle garanzie rivolto al rispetto della persona. Alla funzione di garanzia si accompagna una funzione di prevenzione generale: la conoscenza della capacità dello Stato di reprimere, attraverso un giusto processo, i comportamenti devianti costituenti reato rafforza la sua legittimazione come garante dell’ordine pubblico e della sicurezza personale e opera come deterrente nei confronti della collettività. La soddisfazione di queste due funzioni trova un limite nell’esigenza di tutelare il segreto su atti d’indagine, al fine di non comprometterne l’esito e nell’esigenza di rispettare la sfera privata delle persone coinvolte nel procedimento da qualunque pubblicazione che sia inutilmente invadente. Il legislatore e la giurisprudenza sono alla continua ricerca di punti di equilibrio che siano idonei a contemperare tutte le funzioni e tutti i beni implicati. Appare praticabile la strada della "disciplina" della materia attraverso la redazione di un protocollo per dare contenuto puntuale al nodo applicativop dell’esercizio del diritto, che articoli il criteri per definire il carattere diffamatorio individuando quanto sia legittimo pubblicare. La ricca giurisprudenza fornisce i criteri applicativi e funge da punto di riferimento. Si potrà, così, regolamentare in modo più specifico cosa sia esigibile in relazione al controllo della verità della notizia, fino a quale limite ci si debba spingere nella verifica e quali atti siano accompagnati da una presunzione di attendibilità, la conoscenza di quali fatti debba essere comunque ritenuta di interesse pubblico.
2013
Pighi, Giorgio
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