Il perdono giudiziale presuppone che la potestà punitiva sia intesa, non come dovere assoluto del giudice di applicare la pena in presenza di un reato, ma come esercizio della stessa qualora se ne verifichino gli estremi, con la conseguente individuazione dei poteri in forza dei quali il giudice può astenersi dal condannare. Qualora il limite della causa estintiva sia interno all'istituto (come il decorso del tempo nella prescrizione) non si pone alcun problema di tensione tra estinzione del reato ed irrinunciabilità della pena in quanto il limite alla punibilità è posto in maniera uniforme ed astratta dal legislatore. L'antinomia crea invece difficoltà di inquadramento per le astensioni fscoltative dall'irrogazione della pena. Nel perdono giudiziale la valutazione discrezionale è circoscritta, oltre che da limiti interni e dunque obiettii come quelli indicati, anche da limiti esterni discrezionali dell'istituto. Non è configurabile alcun margine ulteriore rispetto ai criteri onnicomprensivi dell'art. 133 c.p. Il perdono giudiziale si distingue dalle altre cause estintive perché presuppone l'accertamento della responsabilità del reo. La deroga al principio regolare dell'irrinunciabilità della pena impone di individuare correttamente il fondamento dell'istituto in relazione alle finalità della pena. Il sistema penale richiede equilibrio fra reato accertato e pena inflitta in ossequio al principio di uguaglianza, ma si rimane nella ragionevolezza allargando i margini della discrezionalità, in funzione delle esigenze di prevenzione generale, anche considerando la possibile "dannosità" della pena, così da escluderla. La prevenzione speciale, da criterio per la determinazione della pena o delle sue modalità esecutive assurge a ragione fondante della verifica sull'opportunità o meno di irrogarla. L'istituto, dunque, si colloca nella prevenzione speciale post delictum. Nel caso in cui tale finalità sia affidata alla pena si fa leva sull'effetto dissuasivo oltre che sull'efficacia risocializzante dell'esecuzione, mentre col perdono giudiziale si omette l'applicazione della pena e si conta sulle "risorse" del reo e, indirettamente, si evita il contagio carcerario e si impedisce ogni processo di stigmatizzazione a causa del reato commesso. La mancata applicazione della pena rientra nell'ampia nozione di rieducazione che sta ad indicare un fine da raggiungere e non necessariamente un intervento nel senso di "trattamento" nei confronti del soggetto. Nel perdono giudizale la prevenzione speciale è legata alla persona del reo ed alle sue caratteristiche ritenute affidabili e su di essa fa leva al fine di evitare la futura commissione di reati. L'istituto si fonda quindi su esigenze special-preventive di tipo rieducativo e, pur non potendo esser considerato né una pena né una sanziona elternativa, appare tuttavia strettamente connesso al sistema sanzionatorio.

Il perdono giudiziale / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (1984), pp. 1-128.

Il perdono giudiziale

PIGHI, Giorgio
1984

Abstract

Il perdono giudiziale presuppone che la potestà punitiva sia intesa, non come dovere assoluto del giudice di applicare la pena in presenza di un reato, ma come esercizio della stessa qualora se ne verifichino gli estremi, con la conseguente individuazione dei poteri in forza dei quali il giudice può astenersi dal condannare. Qualora il limite della causa estintiva sia interno all'istituto (come il decorso del tempo nella prescrizione) non si pone alcun problema di tensione tra estinzione del reato ed irrinunciabilità della pena in quanto il limite alla punibilità è posto in maniera uniforme ed astratta dal legislatore. L'antinomia crea invece difficoltà di inquadramento per le astensioni fscoltative dall'irrogazione della pena. Nel perdono giudiziale la valutazione discrezionale è circoscritta, oltre che da limiti interni e dunque obiettii come quelli indicati, anche da limiti esterni discrezionali dell'istituto. Non è configurabile alcun margine ulteriore rispetto ai criteri onnicomprensivi dell'art. 133 c.p. Il perdono giudiziale si distingue dalle altre cause estintive perché presuppone l'accertamento della responsabilità del reo. La deroga al principio regolare dell'irrinunciabilità della pena impone di individuare correttamente il fondamento dell'istituto in relazione alle finalità della pena. Il sistema penale richiede equilibrio fra reato accertato e pena inflitta in ossequio al principio di uguaglianza, ma si rimane nella ragionevolezza allargando i margini della discrezionalità, in funzione delle esigenze di prevenzione generale, anche considerando la possibile "dannosità" della pena, così da escluderla. La prevenzione speciale, da criterio per la determinazione della pena o delle sue modalità esecutive assurge a ragione fondante della verifica sull'opportunità o meno di irrogarla. L'istituto, dunque, si colloca nella prevenzione speciale post delictum. Nel caso in cui tale finalità sia affidata alla pena si fa leva sull'effetto dissuasivo oltre che sull'efficacia risocializzante dell'esecuzione, mentre col perdono giudiziale si omette l'applicazione della pena e si conta sulle "risorse" del reo e, indirettamente, si evita il contagio carcerario e si impedisce ogni processo di stigmatizzazione a causa del reato commesso. La mancata applicazione della pena rientra nell'ampia nozione di rieducazione che sta ad indicare un fine da raggiungere e non necessariamente un intervento nel senso di "trattamento" nei confronti del soggetto. Nel perdono giudizale la prevenzione speciale è legata alla persona del reo ed alle sue caratteristiche ritenute affidabili e su di essa fa leva al fine di evitare la futura commissione di reati. L'istituto si fonda quindi su esigenze special-preventive di tipo rieducativo e, pur non potendo esser considerato né una pena né una sanziona elternativa, appare tuttavia strettamente connesso al sistema sanzionatorio.
1984
88 14 00415 3
dott. A Giuffré editore
ITALIA
Il perdono giudiziale / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (1984), pp. 1-128.
Pighi, Giorgio
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

Licenza Creative Commons
I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11380/1062765
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact