Lo scritto trae spunto dalla vicenda giurisprudenziale che ha preceduto lo svolgimento del referendum abrogativo sulla l. n. 51 del 2010 (recante: «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»). con lo scopo: (A) di indagare su alcune questioni di natura procedurale emerse in maniera esemplare nel corso della vicenda de qua e determinate dalla circostanza che la Corte costituzionale, contemporaneamente al sindacato sull’ammissibilità della richiesta di ablazione popolare, era chiamata a giudicare anche sulla legittimità costituzionale (di parte) della normativa in essa ricompresa; (B) di riflettere su alcuni problemi che nascono dall’intreccio dei compiti svolti dall’Ufficio centrale per il referendum e dalla Consulta nelle ipotesi in cui, come è avvenuto nel caso di specie, la normativa oggetto della richiesta dei promotori venga annullata o modificata ad opera del giudice delle leggi. L'Autore giunge, pertanto, sotto questo profilo, a motivare, più in generale, la tesi dell’opportunità di una riforma della l. n. 352 del 1970 con cui si provveda a trasferire la competenza a sindacare sulla proseguibilità delle operazioni referendarie in capo all’organo di giustizia costituzionale.

Il giudizio sulla proseguibilità dell’iter referendario tra Ufficio centrale per il referendum e Corte costituzionale / Pinardi, Roberto. - STAMPA. - II:(2016), pp. 807-820.

Il giudizio sulla proseguibilità dell’iter referendario tra Ufficio centrale per il referendum e Corte costituzionale

PINARDI, Roberto
2016

Abstract

Lo scritto trae spunto dalla vicenda giurisprudenziale che ha preceduto lo svolgimento del referendum abrogativo sulla l. n. 51 del 2010 (recante: «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»). con lo scopo: (A) di indagare su alcune questioni di natura procedurale emerse in maniera esemplare nel corso della vicenda de qua e determinate dalla circostanza che la Corte costituzionale, contemporaneamente al sindacato sull’ammissibilità della richiesta di ablazione popolare, era chiamata a giudicare anche sulla legittimità costituzionale (di parte) della normativa in essa ricompresa; (B) di riflettere su alcuni problemi che nascono dall’intreccio dei compiti svolti dall’Ufficio centrale per il referendum e dalla Consulta nelle ipotesi in cui, come è avvenuto nel caso di specie, la normativa oggetto della richiesta dei promotori venga annullata o modificata ad opera del giudice delle leggi. L'Autore giunge, pertanto, sotto questo profilo, a motivare, più in generale, la tesi dell’opportunità di una riforma della l. n. 352 del 1970 con cui si provveda a trasferire la competenza a sindacare sulla proseguibilità delle operazioni referendarie in capo all’organo di giustizia costituzionale.
2016
Studi in onore di Francesco Gabriele
A. M. Nico
9788866115120
Cacucci editore
ITALIA
Il giudizio sulla proseguibilità dell’iter referendario tra Ufficio centrale per il referendum e Corte costituzionale / Pinardi, Roberto. - STAMPA. - II:(2016), pp. 807-820.
Pinardi, Roberto
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