Un notaio roga un atto di compravendita immobiliare in cui parte venditrice è una società nella quale il notaio è socio, e a favore della quale questi ha prestato, insieme alla moglie, fideiussioni per ingenti importi nei confronti di alcuni istituti di credito. La società era amministrata dal figlio del notaio rogante, il quale pure risultava socio con una quota di partecipazione pari al 97% del capitale sociale. In accoglimento della domanda del fallimento attore il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'atto di compravendita così stipulato in violazione dell'art. 28 legge notarile. La sentenza in commento ha confermato la decisione del Tribunale. L'Autore prende occasione da questa pronuncia per approfondire i profili della questione, attraverso la trattazione dei seguenti punti: la fattispecie decisa con la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Ancona; nozione di "interesse" del notaio alle disposizioni dell'atto, individuazione del bene giuridico tutelato dall'art. 28 n. 3 della legge notarile; l'interpretazione restrittiva del divieto di ricezione degli atti prospettata in dottrina; interesse del notaio e atti societari; inconvertibilità ex art. 2701 c.c. dell'atto pubblico nullo per violazione del divieto di cui all'art. 28 n. 3 della legge notarile.

Interesse all'atto del notaio rogante: nullità e inconvertibilità dell'atto così rogato / Tullio, Antonio. - In: GIUSTIZIA CIVILE. - ISSN 0017-0631. - STAMPA. - 7-8:(1996), pp. 2096-2103.

Interesse all'atto del notaio rogante: nullità e inconvertibilità dell'atto così rogato

TULLIO, Antonio
1996

Abstract

Un notaio roga un atto di compravendita immobiliare in cui parte venditrice è una società nella quale il notaio è socio, e a favore della quale questi ha prestato, insieme alla moglie, fideiussioni per ingenti importi nei confronti di alcuni istituti di credito. La società era amministrata dal figlio del notaio rogante, il quale pure risultava socio con una quota di partecipazione pari al 97% del capitale sociale. In accoglimento della domanda del fallimento attore il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'atto di compravendita così stipulato in violazione dell'art. 28 legge notarile. La sentenza in commento ha confermato la decisione del Tribunale. L'Autore prende occasione da questa pronuncia per approfondire i profili della questione, attraverso la trattazione dei seguenti punti: la fattispecie decisa con la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Ancona; nozione di "interesse" del notaio alle disposizioni dell'atto, individuazione del bene giuridico tutelato dall'art. 28 n. 3 della legge notarile; l'interpretazione restrittiva del divieto di ricezione degli atti prospettata in dottrina; interesse del notaio e atti societari; inconvertibilità ex art. 2701 c.c. dell'atto pubblico nullo per violazione del divieto di cui all'art. 28 n. 3 della legge notarile.
1996
7-8
2096
2103
Interesse all'atto del notaio rogante: nullità e inconvertibilità dell'atto così rogato / Tullio, Antonio. - In: GIUSTIZIA CIVILE. - ISSN 0017-0631. - STAMPA. - 7-8:(1996), pp. 2096-2103.
Tullio, Antonio
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