L'analisi prende spunto dalla dichiarazione di inammissibilità di due quesiti referendari in materia di caccia, cui dà luogo la sent. n. 28 del 1987 della Corte costituzionale, per svolgere alcune considerazioni di più ampio respiro sui criteri che presiedono alla giurisprudenza della Corte in tema di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.In quest’ottica, pertanto, l’A., dapprima, esprime la sua approvazione, in linea generale ed a prescindere dalla validità delle motivazioni addotte dalla Consulta nelle sue singole decisioni, sull’atteggiamento censorio da essa assunto a partire dalla storica sent. n. 16 del 1978. Successivamente, focalizza lo sguardo su uno dei canoni di giudizio utilizzati dal giudice costituzionale, descrivendo, quindi, la struttura logico-giuridica che caratterizza il criterio della “omogeneità” delle richieste, mostrandone, inoltre, le differenze irriducibili rispetto ad un altro canone, che viene invece comunemente fatto derivare dal primo, e che riguarda le valutazioni effettuate dalla Corte in ordine alla cosiddetta “coerenza” o “completezza” del quesito abrogativo. Tanto da giungere ad esprimere un giudizio complessivamente favorevole all’introduzione del primo requisito, ma critico nei confronti del secondo, dato che questo non pare rispondere alla medesima ratio consistente nella necessità di garantire una corretta espressione della volontà del corpo elettorale.

Corte costituzionale e referendum sulla caccia: una questione ancora aperta / Pinardi, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 2:(1987), pp. 293-307.

Corte costituzionale e referendum sulla caccia: una questione ancora aperta

PINARDI, Roberto
1987

Abstract

L'analisi prende spunto dalla dichiarazione di inammissibilità di due quesiti referendari in materia di caccia, cui dà luogo la sent. n. 28 del 1987 della Corte costituzionale, per svolgere alcune considerazioni di più ampio respiro sui criteri che presiedono alla giurisprudenza della Corte in tema di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.In quest’ottica, pertanto, l’A., dapprima, esprime la sua approvazione, in linea generale ed a prescindere dalla validità delle motivazioni addotte dalla Consulta nelle sue singole decisioni, sull’atteggiamento censorio da essa assunto a partire dalla storica sent. n. 16 del 1978. Successivamente, focalizza lo sguardo su uno dei canoni di giudizio utilizzati dal giudice costituzionale, descrivendo, quindi, la struttura logico-giuridica che caratterizza il criterio della “omogeneità” delle richieste, mostrandone, inoltre, le differenze irriducibili rispetto ad un altro canone, che viene invece comunemente fatto derivare dal primo, e che riguarda le valutazioni effettuate dalla Corte in ordine alla cosiddetta “coerenza” o “completezza” del quesito abrogativo. Tanto da giungere ad esprimere un giudizio complessivamente favorevole all’introduzione del primo requisito, ma critico nei confronti del secondo, dato che questo non pare rispondere alla medesima ratio consistente nella necessità di garantire una corretta espressione della volontà del corpo elettorale.
1987
2
293
307
Corte costituzionale e referendum sulla caccia: una questione ancora aperta / Pinardi, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 2:(1987), pp. 293-307.
Pinardi, Roberto
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