Il problema pratico su cui si è incentrata la riflessione riguarda l’estensione dei poteri degli organi della società le cui azioni sono oggetto di un’offerta pubblica d’acquisto: possono gli amministratori o l’assemblea compiere operazioni che rendono più difficile, o persino impossibile, la riuscita dell’offerta, facendo così perdere agli azionisti attuali un’occasione di vendere le azioni ad un prezzo vantaggioso? E, più in generale: gli organi sociali devono tenere conto delle aspettative degli azionisti a massimizzare il prezzo di vendita delle azioni o i corsi azionari?La questione delle misure difensive è di grande rilevanza pratica, come insegna l’esperienza prima statunitense e, successivamente, europea. Una prima soluzione (accolta nella maggior parte degli Stati nordamericani e in Germania) è di lasciare immutati le competenze e i poteri degli amministratori: in tale maniera la soluzione del conflitto si sposta nelle aule dei tribunali. L’alternativa è di imporre agli amministratori di ottenere l’approvazione dell’assemblea, senza la quale i primi non possono compiere operazioni difensive (fatta propria dagli altri Stati dell’Unione Europea sul modello del City code on takeovers and mergers della borsa londinese).La soluzione che ho proposto nel corso di queste pagine parte da un presupposto teorico ben preciso, ossia che la ricostruzione della società anonima attraverso il paradigma “associativo” non sia sufficiente a dare risposta a tutti i problemi interpretativi che sorgono riguardo ad essa e che sia, pertanto, storicamente superata. Solo riconoscendo l’ambiguità di fondo della società anonima, ossia che essa è retta sia da principi associativi sia da regole puramente “finanziarie”, per le quali l’azionista è un mero finanziatore dell’impresa, si può attribuire un valore alle istanze “proprietarie”. Ma il ridimensionamento della dogmatica associativa conduce anche a valorizzare le ipotesi in cui la compagine azionaria sia significativa per l’attività d’impresa e a non considerarle come singolari eccezioni. Gli amministratori devono compiere l’operazione che meglio tuteli gli interessi “proprietari” degli azionisti e, pertanto, in linea di massima solamente la ricerca di offerte concorrenti può essere considerata sempre legittima, purché non sia “coercitiva” (ossia un’opa che induce un azionista razionale ad accettarla). Questa soluzione generale dev’essere coordinata con la norma speciale contenuta nella direttiva comunitaria in materia di opa e nella legge italiana [in vigore al momento della redazione del libro], norma che impone l’autorizzazione assembleare per le operazioni difensive. In primo luogo, gli amministratori conservano il potere di decidere se e come compiere le operazioni difensive di loro competenza, per poi sottoporle all’assemblea. Pertanto, secondo la ricostruzione proposta: (a) gli amministratori rispondono verso la società se impediscono un’opa che sarebbe stata vantaggiosa – anche se la prova è piuttosto ardua – oppure se non impediscono un cambio del controllo rivelatosi dannoso; (b) gli amministratori rispondono verso gli azionisti come proprietari dell’azione, quando sottraggono loro la possibilità di aderire ad un’opa vantaggiosa o, di fronte ad un’opa dannosa, non tentano di attenuare i problemi d’azione collettiva in cui si dibatte l’azionista: questa responsabilità verso gli azionisti come investitori permane anche se l’operazione difensiva è stata approvata dall’assemblea se esistevano alternative che non avrebbero pregiudicato gli interessi proprietari degli azionisti stessi. Poiché, infine, la delibera assembleare la cui esecuzione farebbe incorrere gli amministratori nella responsabilità verso gli azionisti ex art. 2395 c.c. non è vincolante, in tal caso gli amministratori potranno essere chiamati a rispondere anche verso la società per eventuali danni arrecati dall’aver impedito un’opa vantaggiosa.

Società per azioni e offerta pubblica. Le difese successive contro offerte pubbliche d'acquisto di azioni quotate / Mucciarelli, Federico Maria. - STAMPA. - (2004), pp. 1-293.

Società per azioni e offerta pubblica. Le difese successive contro offerte pubbliche d'acquisto di azioni quotate.

MUCCIARELLI, Federico Maria
2004

Abstract

Il problema pratico su cui si è incentrata la riflessione riguarda l’estensione dei poteri degli organi della società le cui azioni sono oggetto di un’offerta pubblica d’acquisto: possono gli amministratori o l’assemblea compiere operazioni che rendono più difficile, o persino impossibile, la riuscita dell’offerta, facendo così perdere agli azionisti attuali un’occasione di vendere le azioni ad un prezzo vantaggioso? E, più in generale: gli organi sociali devono tenere conto delle aspettative degli azionisti a massimizzare il prezzo di vendita delle azioni o i corsi azionari?La questione delle misure difensive è di grande rilevanza pratica, come insegna l’esperienza prima statunitense e, successivamente, europea. Una prima soluzione (accolta nella maggior parte degli Stati nordamericani e in Germania) è di lasciare immutati le competenze e i poteri degli amministratori: in tale maniera la soluzione del conflitto si sposta nelle aule dei tribunali. L’alternativa è di imporre agli amministratori di ottenere l’approvazione dell’assemblea, senza la quale i primi non possono compiere operazioni difensive (fatta propria dagli altri Stati dell’Unione Europea sul modello del City code on takeovers and mergers della borsa londinese).La soluzione che ho proposto nel corso di queste pagine parte da un presupposto teorico ben preciso, ossia che la ricostruzione della società anonima attraverso il paradigma “associativo” non sia sufficiente a dare risposta a tutti i problemi interpretativi che sorgono riguardo ad essa e che sia, pertanto, storicamente superata. Solo riconoscendo l’ambiguità di fondo della società anonima, ossia che essa è retta sia da principi associativi sia da regole puramente “finanziarie”, per le quali l’azionista è un mero finanziatore dell’impresa, si può attribuire un valore alle istanze “proprietarie”. Ma il ridimensionamento della dogmatica associativa conduce anche a valorizzare le ipotesi in cui la compagine azionaria sia significativa per l’attività d’impresa e a non considerarle come singolari eccezioni. Gli amministratori devono compiere l’operazione che meglio tuteli gli interessi “proprietari” degli azionisti e, pertanto, in linea di massima solamente la ricerca di offerte concorrenti può essere considerata sempre legittima, purché non sia “coercitiva” (ossia un’opa che induce un azionista razionale ad accettarla). Questa soluzione generale dev’essere coordinata con la norma speciale contenuta nella direttiva comunitaria in materia di opa e nella legge italiana [in vigore al momento della redazione del libro], norma che impone l’autorizzazione assembleare per le operazioni difensive. In primo luogo, gli amministratori conservano il potere di decidere se e come compiere le operazioni difensive di loro competenza, per poi sottoporle all’assemblea. Pertanto, secondo la ricostruzione proposta: (a) gli amministratori rispondono verso la società se impediscono un’opa che sarebbe stata vantaggiosa – anche se la prova è piuttosto ardua – oppure se non impediscono un cambio del controllo rivelatosi dannoso; (b) gli amministratori rispondono verso gli azionisti come proprietari dell’azione, quando sottraggono loro la possibilità di aderire ad un’opa vantaggiosa o, di fronte ad un’opa dannosa, non tentano di attenuare i problemi d’azione collettiva in cui si dibatte l’azionista: questa responsabilità verso gli azionisti come investitori permane anche se l’operazione difensiva è stata approvata dall’assemblea se esistevano alternative che non avrebbero pregiudicato gli interessi proprietari degli azionisti stessi. Poiché, infine, la delibera assembleare la cui esecuzione farebbe incorrere gli amministratori nella responsabilità verso gli azionisti ex art. 2395 c.c. non è vincolante, in tal caso gli amministratori potranno essere chiamati a rispondere anche verso la società per eventuali danni arrecati dall’aver impedito un’opa vantaggiosa.
2004
9788814111693
Giuffrè
ITALIA
Società per azioni e offerta pubblica. Le difese successive contro offerte pubbliche d'acquisto di azioni quotate / Mucciarelli, Federico Maria. - STAMPA. - (2004), pp. 1-293.
Mucciarelli, Federico Maria
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