Il Tribunale di Milano afferma, con il decreto in epigrafe, che non è possibile l' omologazione dell' atto costitutivo di una società cooperativa i cui soci siano esclusivamente, o prevalentemente, delle società di capitali; deve ritenersi prevalente la partecipazione di società di capitali quando la somma dei voti attribuiti ad esse consenta loro, in via generale ed astratta, di ottenere la maggioranza in assemblea. Nella nota vengono ripercorse, e commentate criticamente, le argomentazioni dei giudici milanesi.
Su pretesi limiti alla partecipazione di società di capitali in cooperative, nota a Tribunale Milano, 3 marzo 1989 (decr.) / Rocchi, Ettore. - In: GIURISPRUDENZA COMMERCIALE. - ISSN 0390-2269. - STAMPA. - fasc. 6:(1990), pp. 1022-1041.
Su pretesi limiti alla partecipazione di società di capitali in cooperative, nota a Tribunale Milano, 3 marzo 1989 (decr.)
ROCCHI, Ettore
1990
Abstract
Il Tribunale di Milano afferma, con il decreto in epigrafe, che non è possibile l' omologazione dell' atto costitutivo di una società cooperativa i cui soci siano esclusivamente, o prevalentemente, delle società di capitali; deve ritenersi prevalente la partecipazione di società di capitali quando la somma dei voti attribuiti ad esse consenta loro, in via generale ed astratta, di ottenere la maggioranza in assemblea. Nella nota vengono ripercorse, e commentate criticamente, le argomentazioni dei giudici milanesi.Pubblicazioni consigliate
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