La vicenda processuale ha origine dalla crisi del gruppo Parmalat e riguardava l’insolvenza di Eurofood, una controllata irlandese della società emiliana. Se una società diviene insolvente, occorre stabilire: (i) quale sia il giudice competente; (ii) quale sia il diritto dell’insolvenza applicabile. Immaginiamo che la società insolvente sia controllata da un’altra società, la quale ha sede in un paese diverso. La società controllante, di fatto, dirige interamente la società “figlia”, ossia ne determina le scelte gestionali in maniera minuziosa e stabilisce persino l’immagine con cui la controllata appare sul mercato. Se la società controllante diviene insolvente, essa, in base al Regolamento, è assoggettata alla legge del paese della sua sede sociale; a quale legge è sottoposta l’insolvenza della società figlia e quale giudice è competente a decidere su di essa?La Corte di giustizia, quindi, risolve la maggior parte degli interrogativi che erano ancora aperti riguardo al Regolamento sull’insolvenza transfrontaliera. Il criterio per ribaltare la presunzione che il centro degli interessi principali della società coincida con la sede sociale viene individuato chiaramente nella riconoscibilità da parte dei terzi; nonostante la Corte non chiarisca quali siano i “terzi” rilevanti, questa decisione fornisce una risposta chiara – e a mio avviso condivisibile – al problema delle insolvenze di gruppo, statuendo implicitamente che il Regolamento non consente di attrarre la giurisdizione e la legge applicabile in capo al paese della controllante.La Corte, inoltre, ribadisce la cogenza del principio di priorità, in base al quale il giudice che decide per primo di aprire una procedura d’insolvenza (tra quelle dell’allegato B al regolamento) “congela” la giurisdizione e la legge applicabile.Meno condivisibile, però, è il fatto che la Corte accetti la regola del diritto irlandese (e inglese) in base alla quale gli effetti della sentenza che apre la procedura retroagiscono al momento della domanda; la Corte, inoltre, pur rimarcando il valore del contraddittorio e il fatto che il procedimento davanti al giudice di Parma avrebbe limitato i diritti di replica del liquidatore irlandese, non si pone il problema di valutare, alla luce del principio del contraddittorio, proprio la decisione con cui il giudice irlandese ha nominato il liquidatore provvisorio, decisione assunta con procedimento sommario e senza alcun contraddittorio. In definitiva, la Corte sacrifica sull’altare della certezza del diritto, sul piano formale, la coerenza dei principi, determinando una più subdola, e radicale, incoerenza, che rischia di minare in futuro la tenuta del principio di fiducia reciproca su cui si fonda il Regolamento.

Eurofood, ovvero: certezza del diritto formale e incoerenza dei principi / Mucciarelli, Federico Maria. - In: GIURISPRUDENZA COMMERCIALE. - ISSN 0390-2269. - STAMPA. - 35:(2008), pp. 1224-1233.

Eurofood, ovvero: certezza del diritto formale e incoerenza dei principi

MUCCIARELLI, Federico Maria
2008

Abstract

La vicenda processuale ha origine dalla crisi del gruppo Parmalat e riguardava l’insolvenza di Eurofood, una controllata irlandese della società emiliana. Se una società diviene insolvente, occorre stabilire: (i) quale sia il giudice competente; (ii) quale sia il diritto dell’insolvenza applicabile. Immaginiamo che la società insolvente sia controllata da un’altra società, la quale ha sede in un paese diverso. La società controllante, di fatto, dirige interamente la società “figlia”, ossia ne determina le scelte gestionali in maniera minuziosa e stabilisce persino l’immagine con cui la controllata appare sul mercato. Se la società controllante diviene insolvente, essa, in base al Regolamento, è assoggettata alla legge del paese della sua sede sociale; a quale legge è sottoposta l’insolvenza della società figlia e quale giudice è competente a decidere su di essa?La Corte di giustizia, quindi, risolve la maggior parte degli interrogativi che erano ancora aperti riguardo al Regolamento sull’insolvenza transfrontaliera. Il criterio per ribaltare la presunzione che il centro degli interessi principali della società coincida con la sede sociale viene individuato chiaramente nella riconoscibilità da parte dei terzi; nonostante la Corte non chiarisca quali siano i “terzi” rilevanti, questa decisione fornisce una risposta chiara – e a mio avviso condivisibile – al problema delle insolvenze di gruppo, statuendo implicitamente che il Regolamento non consente di attrarre la giurisdizione e la legge applicabile in capo al paese della controllante.La Corte, inoltre, ribadisce la cogenza del principio di priorità, in base al quale il giudice che decide per primo di aprire una procedura d’insolvenza (tra quelle dell’allegato B al regolamento) “congela” la giurisdizione e la legge applicabile.Meno condivisibile, però, è il fatto che la Corte accetti la regola del diritto irlandese (e inglese) in base alla quale gli effetti della sentenza che apre la procedura retroagiscono al momento della domanda; la Corte, inoltre, pur rimarcando il valore del contraddittorio e il fatto che il procedimento davanti al giudice di Parma avrebbe limitato i diritti di replica del liquidatore irlandese, non si pone il problema di valutare, alla luce del principio del contraddittorio, proprio la decisione con cui il giudice irlandese ha nominato il liquidatore provvisorio, decisione assunta con procedimento sommario e senza alcun contraddittorio. In definitiva, la Corte sacrifica sull’altare della certezza del diritto, sul piano formale, la coerenza dei principi, determinando una più subdola, e radicale, incoerenza, che rischia di minare in futuro la tenuta del principio di fiducia reciproca su cui si fonda il Regolamento.
2008
35
1224
1233
Eurofood, ovvero: certezza del diritto formale e incoerenza dei principi / Mucciarelli, Federico Maria. - In: GIURISPRUDENZA COMMERCIALE. - ISSN 0390-2269. - STAMPA. - 35:(2008), pp. 1224-1233.
Mucciarelli, Federico Maria
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