L'atto di trust (in una accezione che considera insieme il negozio istitutivo e i negozi di dotazione) non produce gli effetti di una rendita vitalizia a favore di terzi, e a titolo oneroso, perché difettano gli elementi strutturali di tale fattispecie. Né può essere qualificato come "prestazione a contenuto patrimoniale", non realizzandosi con i negozi di dotazione né l'interesse finale, né alcuna locupletazione dei beneficiari: essi producono solo effetti "strumentali" e, quindi, sono atti a contenuto "neutro" rientranti nella clausola residuale di cui all'art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al T.U. del registro. Il nuovo tributo successorio - che contempla la fattispecie imponibile della "costruzione di vincoli di destinazione" - si applica all'atto del perfezionamento dei negozi di dotazione in caso di trust "fissi", e dei negozi di attribuzione in caso di trust "discrezionali", coerentemente con la manifestazione di capacità contributiva che ex art. 53 Cost. giustifica il tributo.Sommario: Gli atti negoziali relativi al "trust" non configurano una "rendita" sia nel caso di specie che in generale. Non sussiste alcuna "prestazione a contenuto patrimoniale", producendo l'atto solo effetti "strumentali". La rinnovata rilevanza dell'atto di trust nella nuova imposta sulle successioni e donazioni.

L’atto di trust fra presunta costituzione di “rendita” e rilevanza nel tributo successorio / Contrino, Angelo. - In: CORRIERE TRIBUTARIO. - ISSN 1590-8100. - STAMPA. - 31:(2007), pp. 2504-2510.

L’atto di trust fra presunta costituzione di “rendita” e rilevanza nel tributo successorio

CONTRINO, Angelo
2007

Abstract

L'atto di trust (in una accezione che considera insieme il negozio istitutivo e i negozi di dotazione) non produce gli effetti di una rendita vitalizia a favore di terzi, e a titolo oneroso, perché difettano gli elementi strutturali di tale fattispecie. Né può essere qualificato come "prestazione a contenuto patrimoniale", non realizzandosi con i negozi di dotazione né l'interesse finale, né alcuna locupletazione dei beneficiari: essi producono solo effetti "strumentali" e, quindi, sono atti a contenuto "neutro" rientranti nella clausola residuale di cui all'art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al T.U. del registro. Il nuovo tributo successorio - che contempla la fattispecie imponibile della "costruzione di vincoli di destinazione" - si applica all'atto del perfezionamento dei negozi di dotazione in caso di trust "fissi", e dei negozi di attribuzione in caso di trust "discrezionali", coerentemente con la manifestazione di capacità contributiva che ex art. 53 Cost. giustifica il tributo.Sommario: Gli atti negoziali relativi al "trust" non configurano una "rendita" sia nel caso di specie che in generale. Non sussiste alcuna "prestazione a contenuto patrimoniale", producendo l'atto solo effetti "strumentali". La rinnovata rilevanza dell'atto di trust nella nuova imposta sulle successioni e donazioni.
2007
31
2504
2510
L’atto di trust fra presunta costituzione di “rendita” e rilevanza nel tributo successorio / Contrino, Angelo. - In: CORRIERE TRIBUTARIO. - ISSN 1590-8100. - STAMPA. - 31:(2007), pp. 2504-2510.
Contrino, Angelo
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

Licenza Creative Commons
I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11380/607075
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact