L’inquadramento del trust nel sistema dell’imposizione sui redditi è av-venuto utilizzando uno schema misto: il trust è infatti un soggetto passivo ai fini IRES (cd. trust opaco), salvo essere trattato come un soggetto trasparente nell’ipotesi di predeterminazione dei beneficiari. Residuano tuttavia dei margini di incertezza in ordine alla sussunzione delle singo-le fattispecie concrete negli schemi legali del «trust opaco» o del «trust trasparente». Una risposta pragmatica è la possibilità di guardare al di-ritto attuale dei beneficiari per considerare al tempo stesso un trust come trasparente, nella misura in cui questo diritto esiste, ed opaco, nella mi-sura in cui questo diritto manca. Inoltre, può anche essere il «trustee» di un trust inizialmente opaco a renderlo in parte trasparente stabilendo «ex ante» il diritto incondizionato dei beneficiari a percepire una parte dei redditi. Sembra infine acquisito che i redditi tassati in capo al trust opaco si patrimonializzano e non scontano ulteriori livelli di tassazione in capo ai soci. Non convince, invece, la generalizzata applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni ad ogni tipo di trust, afferma-ta dall’Agenzia delle entrate.

Spunti in tema di beneficiari “individuati”, possesso dei redditi e imputazione dell’obbligazione tributaria nel trust / Contrino, Angelo. - In: DIALOGHI TRIBUTARI. - ISSN 1974-1286. - STAMPA. - 3:(2008), pp. 106-120.

Spunti in tema di beneficiari “individuati”, possesso dei redditi e imputazione dell’obbligazione tributaria nel trust.

CONTRINO, Angelo
2008

Abstract

L’inquadramento del trust nel sistema dell’imposizione sui redditi è av-venuto utilizzando uno schema misto: il trust è infatti un soggetto passivo ai fini IRES (cd. trust opaco), salvo essere trattato come un soggetto trasparente nell’ipotesi di predeterminazione dei beneficiari. Residuano tuttavia dei margini di incertezza in ordine alla sussunzione delle singo-le fattispecie concrete negli schemi legali del «trust opaco» o del «trust trasparente». Una risposta pragmatica è la possibilità di guardare al di-ritto attuale dei beneficiari per considerare al tempo stesso un trust come trasparente, nella misura in cui questo diritto esiste, ed opaco, nella mi-sura in cui questo diritto manca. Inoltre, può anche essere il «trustee» di un trust inizialmente opaco a renderlo in parte trasparente stabilendo «ex ante» il diritto incondizionato dei beneficiari a percepire una parte dei redditi. Sembra infine acquisito che i redditi tassati in capo al trust opaco si patrimonializzano e non scontano ulteriori livelli di tassazione in capo ai soci. Non convince, invece, la generalizzata applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni ad ogni tipo di trust, afferma-ta dall’Agenzia delle entrate.
2008
3
106
120
Spunti in tema di beneficiari “individuati”, possesso dei redditi e imputazione dell’obbligazione tributaria nel trust / Contrino, Angelo. - In: DIALOGHI TRIBUTARI. - ISSN 1974-1286. - STAMPA. - 3:(2008), pp. 106-120.
Contrino, Angelo
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