La comunicazione riguarda l’esame della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in relazione ai limiti posti dall’art. 10 par. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) alla libertà di espressione, con specifico riferimento alla necessità di garantire «l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario». La finalità del contributo è quella di fornire un quadro dell’evoluzione giurisprudenziale sul punto, tentando anche di individuare alcune costanti che possano consentire un raffronto con la giurisprudenza costituzionale, tema principale di quest’incontro.La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sui limiti che incontra la libertà di espressione con riferimento alla necessità di garantire l’autorità e l’imparzialità della magistratura, va esaminata tenendo conto della distinzione, che si può ricavare dalla stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, tra:1) limiti di portata generale, e quindi rivolti in genere ai giornalisti ma, più ampiamente, diretti a tutti coloro che esprimono il loro pensiero nei confronti di magistrati;2) limiti propri degli avvocati, in quanto soggetti dotati di un proprio rilievo nel sistema giudiziario;3) limiti posti alla libertà di espressione degli stessi magistrati.Dall’esame della giurisprudenza si conclude che:1) In termini generali, rispetto alle espressioni che hanno la finalità di raggiungere l’opinione pubblica, quindi diffuse attraverso i mass media, la Corte sembra aver conseguito un punto di equilibrio tra le esigenze contrapposte di garantire discussione e critica sulle questioni di rilevanza pubblica e di tutelare l’autorità del potere giudiziario. Alla base di questo equilibrio deve essere collocata l’interpretazione della nozione di autorità del potere giudiziario che si evince dalla giurisprudenza. La tutela dell’autorità viene concepita non in maniera formale, come la difesa di una posizione di privilegio, quasi castale, che pone i magistrati al riparo da qualsiasi critica o obiezione, bensì come garanzia di un interesse pubblico, quello del mantenimento della fiducia (confidence o confiance nelle stesure originali) della collettività nella magistratura;2) Viene quindi delineato un quadro che vede spazi di libertà di espressione più circoscritti, rispetto alla norma, per gli avvocati che intervengono su vicende processuali mediante comunicati o conferenze stampa, più ampi per le dichiarazioni dei legali, coerenti con le finalità difensive, svolte in ambito processuale;3) Infine la Corte riconosce il diritto alla libera espressione del proprio pensiero agli appartenenti al potere giudiziario, anche in materie politiche a condizione che non metta a repentaglio l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. Il che significa, in buona sostanza, che i magistrati non devono occuparsi di concreti casi pendenti o imminenti e mantenere i toni delle critiche entro limiti più controllati di quanto possa avvenire nel dibattito pubblico ad opera di altri soggetti.Alcune considerazioni finali riguardano il diverso atteggiamento della giurisprudenza costituzionale spagnola e di quella italiana rispetto alle pronunce della CEDU.

La libertà di espressione ed il potere giudiziario nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo / Aloisio, Salvatore. - STAMPA. - (2005), pp. 431-458. (Intervento presentato al convegno Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale tenutosi a Lipari nel 1-2 ottobre 2004).

La libertà di espressione ed il potere giudiziario nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

ALOISIO, Salvatore
2005

Abstract

La comunicazione riguarda l’esame della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in relazione ai limiti posti dall’art. 10 par. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) alla libertà di espressione, con specifico riferimento alla necessità di garantire «l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario». La finalità del contributo è quella di fornire un quadro dell’evoluzione giurisprudenziale sul punto, tentando anche di individuare alcune costanti che possano consentire un raffronto con la giurisprudenza costituzionale, tema principale di quest’incontro.La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sui limiti che incontra la libertà di espressione con riferimento alla necessità di garantire l’autorità e l’imparzialità della magistratura, va esaminata tenendo conto della distinzione, che si può ricavare dalla stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, tra:1) limiti di portata generale, e quindi rivolti in genere ai giornalisti ma, più ampiamente, diretti a tutti coloro che esprimono il loro pensiero nei confronti di magistrati;2) limiti propri degli avvocati, in quanto soggetti dotati di un proprio rilievo nel sistema giudiziario;3) limiti posti alla libertà di espressione degli stessi magistrati.Dall’esame della giurisprudenza si conclude che:1) In termini generali, rispetto alle espressioni che hanno la finalità di raggiungere l’opinione pubblica, quindi diffuse attraverso i mass media, la Corte sembra aver conseguito un punto di equilibrio tra le esigenze contrapposte di garantire discussione e critica sulle questioni di rilevanza pubblica e di tutelare l’autorità del potere giudiziario. Alla base di questo equilibrio deve essere collocata l’interpretazione della nozione di autorità del potere giudiziario che si evince dalla giurisprudenza. La tutela dell’autorità viene concepita non in maniera formale, come la difesa di una posizione di privilegio, quasi castale, che pone i magistrati al riparo da qualsiasi critica o obiezione, bensì come garanzia di un interesse pubblico, quello del mantenimento della fiducia (confidence o confiance nelle stesure originali) della collettività nella magistratura;2) Viene quindi delineato un quadro che vede spazi di libertà di espressione più circoscritti, rispetto alla norma, per gli avvocati che intervengono su vicende processuali mediante comunicati o conferenze stampa, più ampi per le dichiarazioni dei legali, coerenti con le finalità difensive, svolte in ambito processuale;3) Infine la Corte riconosce il diritto alla libera espressione del proprio pensiero agli appartenenti al potere giudiziario, anche in materie politiche a condizione che non metta a repentaglio l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. Il che significa, in buona sostanza, che i magistrati non devono occuparsi di concreti casi pendenti o imminenti e mantenere i toni delle critiche entro limiti più controllati di quanto possa avvenire nel dibattito pubblico ad opera di altri soggetti.Alcune considerazioni finali riguardano il diverso atteggiamento della giurisprudenza costituzionale spagnola e di quella italiana rispetto alle pronunce della CEDU.
2005
Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale
Lipari
1-2 ottobre 2004
431
458
Aloisio, Salvatore
La libertà di espressione ed il potere giudiziario nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo / Aloisio, Salvatore. - STAMPA. - (2005), pp. 431-458. (Intervento presentato al convegno Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale tenutosi a Lipari nel 1-2 ottobre 2004).
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