Con il suo intervento all'annuale seminario di studi "Amicus curiae" di Ferrara, l'A. si pone quale obiettivo principale quello di dimostrare l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della l. n. 367 del 2001, che sancisce la (parziale) retroattività della disciplina contenuta negli artt. 12 e 13 della stessa legge, ed in particolare estende anche ai giudizi in corso la sanzione della inutilizzabilità dei documenti e degli altri mezzi di prova che siano stati acquisiti, a seguito di rogatoria all’estero, in violazione del nuovo testo dell’art. 696, comma 1 c. p. p., così come sostituito dall’art. 9 della legge in parola. La norma, infatti, non pare giustificata sul piano della ragionevolezza e sembra inoltre contrastare con alcuni interessi costituzionalmente protetti quali la tutela dell’affidamento nella sicurezza giuridica ed il principio di “continuità” della funzione giurisdizionale.

Rogatorie internazionali, imputati eccellenti e principio di continuità della funzione giurisdizionale (ovvero: riflessioni sull’illegittimità costituzionale di una norma retroattiva dal sapore provvedimentale) / Pinardi, Roberto. - STAMPA. - (2002), pp. 233-242. (Intervento presentato al convegno Rogatorie internazionali e dintorni. La l. n. 367 del 2001 tra giudici e Corte costituzionale tenutosi a Ferrara nel 29 gennaio 2002).

Rogatorie internazionali, imputati eccellenti e principio di continuità della funzione giurisdizionale (ovvero: riflessioni sull’illegittimità costituzionale di una norma retroattiva dal sapore provvedimentale)

PINARDI, Roberto
2002

Abstract

Con il suo intervento all'annuale seminario di studi "Amicus curiae" di Ferrara, l'A. si pone quale obiettivo principale quello di dimostrare l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della l. n. 367 del 2001, che sancisce la (parziale) retroattività della disciplina contenuta negli artt. 12 e 13 della stessa legge, ed in particolare estende anche ai giudizi in corso la sanzione della inutilizzabilità dei documenti e degli altri mezzi di prova che siano stati acquisiti, a seguito di rogatoria all’estero, in violazione del nuovo testo dell’art. 696, comma 1 c. p. p., così come sostituito dall’art. 9 della legge in parola. La norma, infatti, non pare giustificata sul piano della ragionevolezza e sembra inoltre contrastare con alcuni interessi costituzionalmente protetti quali la tutela dell’affidamento nella sicurezza giuridica ed il principio di “continuità” della funzione giurisdizionale.
2002
Rogatorie internazionali e dintorni. La l. n. 367 del 2001 tra giudici e Corte costituzionale
Ferrara
29 gennaio 2002
233
242
Pinardi, Roberto
Rogatorie internazionali, imputati eccellenti e principio di continuità della funzione giurisdizionale (ovvero: riflessioni sull’illegittimità costituzionale di una norma retroattiva dal sapore provvedimentale) / Pinardi, Roberto. - STAMPA. - (2002), pp. 233-242. (Intervento presentato al convegno Rogatorie internazionali e dintorni. La l. n. 367 del 2001 tra giudici e Corte costituzionale tenutosi a Ferrara nel 29 gennaio 2002).
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