L'indagine prende spunto dall’ord. n. 295 del 2001, con cui la Corte costituzionale ha rigettato una questione relativa alle modalità di scelta, da parte del militare inquisito, di un ufficiale difensore, nel corso del procedimento preordinato all’irrogazione di sanzioni disciplinari, per argomentare un profilo di illegittimità costituzionale che caratterizza la disposizione impugnata e che non era, peraltro, oggetto delle doglianze sollevate dal giudice a quo. Profilo che attiene alla necessità che il sottufficiale incolpato scelga il proprio difensore all’interno dell’ordinamento militare, con esclusione, quindi, della facoltà di avvalersi di un difensore di professione. Questa limitazione, infatti, risulta in contrasto, secondo la tesi prospettata dall’A.: a) con il principio proclamato dall’art. 52, comma 3 Cost.;b) con i valori sottesi all’art. 24, comma 2 Cost.; c) col principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Di modo che - si conclude - qualora la Corte, in futuro, venisse investita di una questione al riguardo, essa dovrebbe ritenerla fondata, pronunciandosi, quindi, per l’illegittimità dell’art. 73, comma 2 della l. n. 599 del 1954, «nella parte in cui non prevede che il sottufficiale sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato».

Osservazioni in tema di potere disciplinare e diritto alla difesa del militare incolpato / Pinardi, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 4:(2001), pp. 2426-2436.

Osservazioni in tema di potere disciplinare e diritto alla difesa del militare incolpato

PINARDI, Roberto
2001

Abstract

L'indagine prende spunto dall’ord. n. 295 del 2001, con cui la Corte costituzionale ha rigettato una questione relativa alle modalità di scelta, da parte del militare inquisito, di un ufficiale difensore, nel corso del procedimento preordinato all’irrogazione di sanzioni disciplinari, per argomentare un profilo di illegittimità costituzionale che caratterizza la disposizione impugnata e che non era, peraltro, oggetto delle doglianze sollevate dal giudice a quo. Profilo che attiene alla necessità che il sottufficiale incolpato scelga il proprio difensore all’interno dell’ordinamento militare, con esclusione, quindi, della facoltà di avvalersi di un difensore di professione. Questa limitazione, infatti, risulta in contrasto, secondo la tesi prospettata dall’A.: a) con il principio proclamato dall’art. 52, comma 3 Cost.;b) con i valori sottesi all’art. 24, comma 2 Cost.; c) col principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Di modo che - si conclude - qualora la Corte, in futuro, venisse investita di una questione al riguardo, essa dovrebbe ritenerla fondata, pronunciandosi, quindi, per l’illegittimità dell’art. 73, comma 2 della l. n. 599 del 1954, «nella parte in cui non prevede che il sottufficiale sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato».
2001
4
2426
2436
Osservazioni in tema di potere disciplinare e diritto alla difesa del militare incolpato / Pinardi, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 4:(2001), pp. 2426-2436.
Pinardi, Roberto
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