La sent. n. 373 del 1994 si segnala all'attenzione del lettore per il tentativo, posto in essere dalla Corte costituzionale, di rendere meno evidente il contrasto logico che si determina, nelle pronunce di "incostituzionalità accertata ma non dichiarata", tra il riconoscimento di incostituzionalità operato dalla Corte nella parte motiva della sentenza e la mancata adozione (nonostante questo) di un dispositivo di accoglimento. A tale scopo, infatti, la Consulta inserisce un nuovo passaggio logico-argomentativo all'interno dello schema 'classico' di tale tipologia di decisioni di inammissibilità, nel quale evidenzia che la disciplina impugnata deve ritenersi legittima in ragione del suo carattere di intrinseca transitorietà (in questa parte della motivazione, pertanto, la sentenza sembra richiamarsi allo schema tipico delle pronunce di "costituzionalità provvisoria"). Il tentativo, tuttavia, non pare sortire gli effetti sperati. Non soltanto, infatti, la Corte non sembra ovviare, in tal modo, a quel carattere di intima contraddittorietà che tipicamente contraddistingue le sentenze in parola, ma sembra addirittura aggiungere, a questo, un elemento di ulteriore incoerenza, nel momento in cui qualifica, in motivazione, come "non irragionevole" la disciplina impugnata, ma poi non adotta, nonostante questo, un dispositivo di rigetto. Ciò che porta l'A. a concludere che il risultato finale cui giunge la Corte appare l'esatto contrario di quello perseguito.

Una pronuncia di inammissibilità (doppiamente) contraddittoria / Pinardi, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 5:(1994), pp. 3144-3150.

Una pronuncia di inammissibilità (doppiamente) contraddittoria

PINARDI, Roberto
1994

Abstract

La sent. n. 373 del 1994 si segnala all'attenzione del lettore per il tentativo, posto in essere dalla Corte costituzionale, di rendere meno evidente il contrasto logico che si determina, nelle pronunce di "incostituzionalità accertata ma non dichiarata", tra il riconoscimento di incostituzionalità operato dalla Corte nella parte motiva della sentenza e la mancata adozione (nonostante questo) di un dispositivo di accoglimento. A tale scopo, infatti, la Consulta inserisce un nuovo passaggio logico-argomentativo all'interno dello schema 'classico' di tale tipologia di decisioni di inammissibilità, nel quale evidenzia che la disciplina impugnata deve ritenersi legittima in ragione del suo carattere di intrinseca transitorietà (in questa parte della motivazione, pertanto, la sentenza sembra richiamarsi allo schema tipico delle pronunce di "costituzionalità provvisoria"). Il tentativo, tuttavia, non pare sortire gli effetti sperati. Non soltanto, infatti, la Corte non sembra ovviare, in tal modo, a quel carattere di intima contraddittorietà che tipicamente contraddistingue le sentenze in parola, ma sembra addirittura aggiungere, a questo, un elemento di ulteriore incoerenza, nel momento in cui qualifica, in motivazione, come "non irragionevole" la disciplina impugnata, ma poi non adotta, nonostante questo, un dispositivo di rigetto. Ciò che porta l'A. a concludere che il risultato finale cui giunge la Corte appare l'esatto contrario di quello perseguito.
1994
5
3144
3150
Una pronuncia di inammissibilità (doppiamente) contraddittoria / Pinardi, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 5:(1994), pp. 3144-3150.
Pinardi, Roberto
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