La Chiesa cattolica, successivamente al riordino del suo sistema sanzionatorio, intrapreso al fine di operare un’ armonizzazione dello stesso ai nuovi principii di pastoralità espressi nei testi conciliari, non disconosce affatto il proprio apparato normativo, ma ne privilegia il carattere meramente sanzionatorio (non è un caso che “se il Codice pio-benedettino titolava il suo quinto libro ‘De delictis et poenis’, il Codice giovanneo-paolino titola il libro corrispondente ‘De Sanctionibus in Ecclesia’”), omettendo invece una trattazione diretta del delictum (con conseguente esautoramento del valore giuridico della imputabilitas di cui è sempre più arduo definire il contenuto) - il concetto di moralis imputabilitas, “riferibile vuoi al momento subiettivo vero e proprio del reato, nelle forme del dolo e della colpa, vuoi ad uno status psicologico, consistente nella capacità di intendere e volere, ovvero nella sanità mentale e nella maturità psichica del soggetto.” si stempera, nella nuova codificazione, in un concetto indefinito, assai più vicino a quello (tipicamente secolare) di “capacità di intendere e di volere”. E ciò nell’intento di rendere più consono alle (mutate?) esigenze della comunità ecclesiale del post-concilio il diritto penale canonico e di restaurare l’immagine più profonda della Chiesa “da Chiesa del diritto a Chiesa della carità”. - Mentre il Codice del ’17 definiva l’imputabilità avendo cura di precisare che la responsabilità penale del soggetto per l’azione illecita poteva indifferentemente derivare da una volontà diretta (dolo) o indiretta (colpa), dalla lettura del can. 1321 § 1 e § 2 emerge invece con chiarezza che la punibilità di chi ha violato la legge è subordinata alla deliberata volontà di commettere reato:”Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel preceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex omissione debitae diligentiae, non punitur, nisi lex vel praeceptum aliter caveat”, ciò che sembra suggerire non solola vanificazione del delitto colposo ma anche l’oblio di una tradizione millenaria di enfatizzazione del ruolo dell’imputabilità morale e di esigenza di intervenire con la sanzione penale ad scandala vitanda; di conseguenza, assistiamo ad un allineamento/appiattimento del diritto penale ecclesiale a/su quello secolare:”codices saeculares plerumque non puniunt delictum colposum, nisi expresse dicatur”. - In definitiva, sembra prendere corpo una immagine del “kanonische Strafrecht” soggetto ad una certa “Beschränkung auf die imputabilitas” e caratterizzato da una schwachen Form des Gegenbeweises „nisi aliud appareat“ anstatt „donec contrarium probetur'“. ; Il diritto penale canonico si fonda e trova la sua ragion d’essere nella condizione “colpevole” (e volontariamente colpevole) dell’uomo, in cui l’enfatizzazione della dimensione di misericordia, di benignità, di recupero del reo in sinu Ecclesiae finisce, inevitabilmente, con rendere più sfumata l’esigenza di rendere giustizia alla vittima e di evitare lo scandalo.

Alcune annotazioni sul concetto di dolo nel diritto penale canonico / Pacillo, V.. - (2019), pp. 545-604.

Alcune annotazioni sul concetto di dolo nel diritto penale canonico

V. PACILLO
2019

Abstract

La Chiesa cattolica, successivamente al riordino del suo sistema sanzionatorio, intrapreso al fine di operare un’ armonizzazione dello stesso ai nuovi principii di pastoralità espressi nei testi conciliari, non disconosce affatto il proprio apparato normativo, ma ne privilegia il carattere meramente sanzionatorio (non è un caso che “se il Codice pio-benedettino titolava il suo quinto libro ‘De delictis et poenis’, il Codice giovanneo-paolino titola il libro corrispondente ‘De Sanctionibus in Ecclesia’”), omettendo invece una trattazione diretta del delictum (con conseguente esautoramento del valore giuridico della imputabilitas di cui è sempre più arduo definire il contenuto) - il concetto di moralis imputabilitas, “riferibile vuoi al momento subiettivo vero e proprio del reato, nelle forme del dolo e della colpa, vuoi ad uno status psicologico, consistente nella capacità di intendere e volere, ovvero nella sanità mentale e nella maturità psichica del soggetto.” si stempera, nella nuova codificazione, in un concetto indefinito, assai più vicino a quello (tipicamente secolare) di “capacità di intendere e di volere”. E ciò nell’intento di rendere più consono alle (mutate?) esigenze della comunità ecclesiale del post-concilio il diritto penale canonico e di restaurare l’immagine più profonda della Chiesa “da Chiesa del diritto a Chiesa della carità”. - Mentre il Codice del ’17 definiva l’imputabilità avendo cura di precisare che la responsabilità penale del soggetto per l’azione illecita poteva indifferentemente derivare da una volontà diretta (dolo) o indiretta (colpa), dalla lettura del can. 1321 § 1 e § 2 emerge invece con chiarezza che la punibilità di chi ha violato la legge è subordinata alla deliberata volontà di commettere reato:”Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel preceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex omissione debitae diligentiae, non punitur, nisi lex vel praeceptum aliter caveat”, ciò che sembra suggerire non solola vanificazione del delitto colposo ma anche l’oblio di una tradizione millenaria di enfatizzazione del ruolo dell’imputabilità morale e di esigenza di intervenire con la sanzione penale ad scandala vitanda; di conseguenza, assistiamo ad un allineamento/appiattimento del diritto penale ecclesiale a/su quello secolare:”codices saeculares plerumque non puniunt delictum colposum, nisi expresse dicatur”. - In definitiva, sembra prendere corpo una immagine del “kanonische Strafrecht” soggetto ad una certa “Beschränkung auf die imputabilitas” e caratterizzato da una schwachen Form des Gegenbeweises „nisi aliud appareat“ anstatt „donec contrarium probetur'“. ; Il diritto penale canonico si fonda e trova la sua ragion d’essere nella condizione “colpevole” (e volontariamente colpevole) dell’uomo, in cui l’enfatizzazione della dimensione di misericordia, di benignità, di recupero del reo in sinu Ecclesiae finisce, inevitabilmente, con rendere più sfumata l’esigenza di rendere giustizia alla vittima e di evitare lo scandalo.
2019
Parola - Sacramento - Carisma. Scritti in onore di Libero Gerosa
Letizia Bianchi, Arturo Cattaneo, Gabriela Eisenring.
978-88-6879-834-5
Cantagalli
ITALIA
Alcune annotazioni sul concetto di dolo nel diritto penale canonico / Pacillo, V.. - (2019), pp. 545-604.
Pacillo, V.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
BT_Pacillo (1).pdf

Accesso riservato

Descrizione: Versione pre-referaggio e pre correzione bozze
Tipologia: Versione originale dell'autore proposta per la pubblicazione
Dimensione 590.1 kB
Formato Adobe PDF
590.1 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia
Pubblicazioni consigliate

Licenza Creative Commons
I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11380/1182590
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact