I contributi pubblicati in questo e nel prossimo numero di Diritto & questioni pubbliche sotto il titolo “Teorie costituzionalistiche del diritto: prospettive europee” rappresentano i testi rielaborati delle relazioni che sono state presentate all’omonimo Convegno internazionale, organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia il 23 e 24 ottobre 2015. Nella Costituzione greca l'articolo 3 tratta dei “Rapporti tra Chiesa e Stato” e riconosce l’“autocefalia”, ma anche la “predominanza” della Chiesa greco-ortodossa, Esso rappresenta una vera e propria sfida al principio di laicità dello Stato (v. il contributo di Athanasios GROMITSARIS). Nel mondo anglosassone il dibattito su quello che qui da noi viene etichettato come “neocostituzionalismo” si suddivide, principalmente, in tre filoni: quello intorno all’opera di Dworkin; quello sulla connessa discussione sul giuspositivismo inclusivo ed esclusivo; e quello sul “political constitutionalism” e la relativa diatriba sulla legittimità democratica della judicial review. Rispetto alla nostra cultura costituzionale, i critici del sindacato di legittimità delle leggi, che sostengono la supremazia del parlamento (a partire da J. Waldron), argomentano in modo fuorviante o unilaterale. Essi accentuano il significato democratico della legge, espressione della sovranità popolare e della rappresentanza, ma tacciono sul fatto che, se c’è “qualcosa” che caratterizza in senso moderno il costituzionalismo, questo “qualcosa” è propriamente il principio antimaggioritario, relativo alla funzione svolta dai giudici nel “garantire” i diritti (v. il lavoro di Carmen BARRANCO). Tale garanzia concretizza e vivifica il “precommitment” costituzionale nei confronti dell’invasione della sfera privata dell’individuo da parte del potere della maggioranza (e del potere privato esterno). Stefano BERTEA affronta il tema del costituzionalismo in Inghilterra collegato alle questioni inerenti il rule of law. Il tema del costituzionalismo internazionale/universale è proposto da Javier ANSUÁTEGUI e Thomas GUTMANN, come momento centrale del "moderno". Infine, Aldo SCHIAVELLO e Baldo PASTORE si concentrano su alcuni aspetti salienti del “diritto nello Stato costituzionale”, svolti dal primo Autore in una prospettiva di giuspositivismo critico, e dal secondo secondo quella dell'ermeneutica giuridica. Le nozioni di “costituzionalismo” e “neocostituzionalismo” sono “concetti essenzialmente contestati”, perciò non è stato possibile proporne una definizione che sia in grado di amalgamare o collegare anche solo le differenti concezioni degli autori che partecipano al presente dibattito. In fondo, però, ciò che è interessante non è tanto l’accordo su una loro definizione stipulativa quanto – piuttosto – che giuristi costituzionalisti e filosofi del diritto “prendano sul serio” la costituzione, comprendendone le innovative peculiarità all’interno delle loro riflessioni in tema di validità, interpretazione, applicazione ed argomentazione del diritto, ... Naturalmente, gli autori dei contributi che qui si presentano non sono stati chiamati affatto a dimostrare una lealtà di scuola, ma esprimono il più ampio panorama di opinioni e sensibilità in tema di “costituzionalismo”.

Presentazione [Teorie costituzionalistiche del diritto: prospettive europee] / Belvisi, Francesco. - ELETTRONICO. - 16/1:(2016), pp. 9-11.

Presentazione [Teorie costituzionalistiche del diritto: prospettive europee]

BELVISI, Francesco
2016

Abstract

I contributi pubblicati in questo e nel prossimo numero di Diritto & questioni pubbliche sotto il titolo “Teorie costituzionalistiche del diritto: prospettive europee” rappresentano i testi rielaborati delle relazioni che sono state presentate all’omonimo Convegno internazionale, organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia il 23 e 24 ottobre 2015. Nella Costituzione greca l'articolo 3 tratta dei “Rapporti tra Chiesa e Stato” e riconosce l’“autocefalia”, ma anche la “predominanza” della Chiesa greco-ortodossa, Esso rappresenta una vera e propria sfida al principio di laicità dello Stato (v. il contributo di Athanasios GROMITSARIS). Nel mondo anglosassone il dibattito su quello che qui da noi viene etichettato come “neocostituzionalismo” si suddivide, principalmente, in tre filoni: quello intorno all’opera di Dworkin; quello sulla connessa discussione sul giuspositivismo inclusivo ed esclusivo; e quello sul “political constitutionalism” e la relativa diatriba sulla legittimità democratica della judicial review. Rispetto alla nostra cultura costituzionale, i critici del sindacato di legittimità delle leggi, che sostengono la supremazia del parlamento (a partire da J. Waldron), argomentano in modo fuorviante o unilaterale. Essi accentuano il significato democratico della legge, espressione della sovranità popolare e della rappresentanza, ma tacciono sul fatto che, se c’è “qualcosa” che caratterizza in senso moderno il costituzionalismo, questo “qualcosa” è propriamente il principio antimaggioritario, relativo alla funzione svolta dai giudici nel “garantire” i diritti (v. il lavoro di Carmen BARRANCO). Tale garanzia concretizza e vivifica il “precommitment” costituzionale nei confronti dell’invasione della sfera privata dell’individuo da parte del potere della maggioranza (e del potere privato esterno). Stefano BERTEA affronta il tema del costituzionalismo in Inghilterra collegato alle questioni inerenti il rule of law. Il tema del costituzionalismo internazionale/universale è proposto da Javier ANSUÁTEGUI e Thomas GUTMANN, come momento centrale del "moderno". Infine, Aldo SCHIAVELLO e Baldo PASTORE si concentrano su alcuni aspetti salienti del “diritto nello Stato costituzionale”, svolti dal primo Autore in una prospettiva di giuspositivismo critico, e dal secondo secondo quella dell'ermeneutica giuridica. Le nozioni di “costituzionalismo” e “neocostituzionalismo” sono “concetti essenzialmente contestati”, perciò non è stato possibile proporne una definizione che sia in grado di amalgamare o collegare anche solo le differenti concezioni degli autori che partecipano al presente dibattito. In fondo, però, ciò che è interessante non è tanto l’accordo su una loro definizione stipulativa quanto – piuttosto – che giuristi costituzionalisti e filosofi del diritto “prendano sul serio” la costituzione, comprendendone le innovative peculiarità all’interno delle loro riflessioni in tema di validità, interpretazione, applicazione ed argomentazione del diritto, ... Naturalmente, gli autori dei contributi che qui si presentano non sono stati chiamati affatto a dimostrare una lealtà di scuola, ma esprimono il più ampio panorama di opinioni e sensibilità in tema di “costituzionalismo”.
2016
Teorie costituzionalistiche del diritto: prospettive europee
ITALIA
Presentazione [Teorie costituzionalistiche del diritto: prospettive europee] / Belvisi, Francesco. - ELETTRONICO. - 16/1:(2016), pp. 9-11.
Belvisi, Francesco
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