Attraverso la ricostruzione del panorama normativo dedicato alla navigazione da diporto l'articolo intende affermare l'ormai non più generale valenza della nozione tralatizia della navigazione da diporto, specie in considerazione dell'intervento del legislatore della l. 106/2011, che ha modificato il dettato dell'art. 1 del codice della nautica da diporto, consentendo l'impiego delle unità da diporto per scopi commerciali.Tali sono rappresentati, principalmente (ma non solo), dalla possibilità di rendere le unità oggetto di contratti di locazione e noleggio. L'intento è principalmente quello di perseguire, tramite l'espletamento di formalità amministrative obbligatorie, la professionalizzazione del settore del diporto nautico, posto che gli organi di controllo sono in tal modo posti in condizione di accertare se le unità in questione siano in concreto utilizzate "esclusivamente" per i fini commerciali previsti. Tale è la base del divieto del cd. uso promiscuo, previsto dall'art. 2, comma 4, del codice della nautica da diporto, cui fa eccezione la previsione del "Noleggio occasionale", di cui all'art. 49 bis del codice, introdotto dalla l. 27/2012, la quale intende contemperare le esigenze di tutela del consumatore con quelle del piccolo operatore che svolga l'attività diportistica senza velleità prettamente imprenditoriali, introducendo pertanto una componente di maggiore flessibilità del sistema.
L'impiego promiscuo delle unità da diporto / Vernizzi, Simone. - STAMPA. - 4:(2015), pp. 511-521.
L'impiego promiscuo delle unità da diporto
VERNIZZI, Simone
2015
Abstract
Attraverso la ricostruzione del panorama normativo dedicato alla navigazione da diporto l'articolo intende affermare l'ormai non più generale valenza della nozione tralatizia della navigazione da diporto, specie in considerazione dell'intervento del legislatore della l. 106/2011, che ha modificato il dettato dell'art. 1 del codice della nautica da diporto, consentendo l'impiego delle unità da diporto per scopi commerciali.Tali sono rappresentati, principalmente (ma non solo), dalla possibilità di rendere le unità oggetto di contratti di locazione e noleggio. L'intento è principalmente quello di perseguire, tramite l'espletamento di formalità amministrative obbligatorie, la professionalizzazione del settore del diporto nautico, posto che gli organi di controllo sono in tal modo posti in condizione di accertare se le unità in questione siano in concreto utilizzate "esclusivamente" per i fini commerciali previsti. Tale è la base del divieto del cd. uso promiscuo, previsto dall'art. 2, comma 4, del codice della nautica da diporto, cui fa eccezione la previsione del "Noleggio occasionale", di cui all'art. 49 bis del codice, introdotto dalla l. 27/2012, la quale intende contemperare le esigenze di tutela del consumatore con quelle del piccolo operatore che svolga l'attività diportistica senza velleità prettamente imprenditoriali, introducendo pertanto una componente di maggiore flessibilità del sistema.Pubblicazioni consigliate
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