Il titolare legale degli obblighi che gravano sull’impresa spesso non coincide col soggetto che è responsabile, per delega, della direzione e dell’amministrazione dei differenti settori o delle varie unità produttive dell’azienda. Questa sfasatura apre, nell’ordinamento italiano, il delicato problema della "ripartizione" delle responsabilità tra di essi. Due profili critici accompagnano la ricomposizione di un quadro coerente nell’ambito della responsabilità d’impresa: da un lato il necessario equilibrio fra i doveri che gravano sulla posizione di garanzia e la possibilità effettiva di adempierli e, d’altro lato, la necessità di individuare un’adeguata disciplina degli obblighi organizzativi e direzionali dei vertici dell’azienda per evitare l’ineffettività delle conseguenze penali a fronte delle scelte imprenditoriali che siano state contrastanti con la posizione di garanzia, mediante l'uso strumentale della delega di funzioni. Nell’ordinamento italiano manca una specifica norma che disciplini la rilevanza della delega nell’attività d’impresa e si è conseguentemente formato un corpo giurisprudenziale che, pur avendo trovato un sostanziale equilibrio sul tema dell’effettività del trasferimento delle funzioni, ha dato spazio, in alcuni casi, ad incertezze ed irrigidimenti in relazione ai casi in cui i vertici aziendali vanno esenti da responsabilità. In particolare, secondo alcuni, vanno trattati a parte gli obblighiche non si esauriscono nella sola posizione di garanzia - che sarebbe di per sé delegabile - quando la responsabilità penale coinvolge anche garanzie ulteriori legate alla “posizione”. In alcuni ambiti, come la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per effetto delle importanti innovazioni introdotte dal Decreto legislativo 626/94 che hanno largamente innovato la disciplina delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, sono stati posti dalla legge, a carico dei vertici aziendali, taluni obblighi specifici, che non possono essere delegati. E’ dunque consentito trasferire a coloro che effettivamente gestiscono i settori dell’attività d’impresa il contenuto residuo della posizione di garanzia, unitamente all’obbligo di predisporre le relative cautele per evitare specifici eventi, rendendo, per così dire, “naturale” che le conseguenze dei comportamenti contrari al dovere di diligenza ricadano sui soggetti incaricati di gestire i vari “settori” dell’impresa, e non sul titolare.

La delega di funzioni nell’impresa e le sue conseguenze sulla responsabilità penale / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (2004), pp. 546-566.

La delega di funzioni nell’impresa e le sue conseguenze sulla responsabilità penale

PIGHI, Giorgio
2004

Abstract

Il titolare legale degli obblighi che gravano sull’impresa spesso non coincide col soggetto che è responsabile, per delega, della direzione e dell’amministrazione dei differenti settori o delle varie unità produttive dell’azienda. Questa sfasatura apre, nell’ordinamento italiano, il delicato problema della "ripartizione" delle responsabilità tra di essi. Due profili critici accompagnano la ricomposizione di un quadro coerente nell’ambito della responsabilità d’impresa: da un lato il necessario equilibrio fra i doveri che gravano sulla posizione di garanzia e la possibilità effettiva di adempierli e, d’altro lato, la necessità di individuare un’adeguata disciplina degli obblighi organizzativi e direzionali dei vertici dell’azienda per evitare l’ineffettività delle conseguenze penali a fronte delle scelte imprenditoriali che siano state contrastanti con la posizione di garanzia, mediante l'uso strumentale della delega di funzioni. Nell’ordinamento italiano manca una specifica norma che disciplini la rilevanza della delega nell’attività d’impresa e si è conseguentemente formato un corpo giurisprudenziale che, pur avendo trovato un sostanziale equilibrio sul tema dell’effettività del trasferimento delle funzioni, ha dato spazio, in alcuni casi, ad incertezze ed irrigidimenti in relazione ai casi in cui i vertici aziendali vanno esenti da responsabilità. In particolare, secondo alcuni, vanno trattati a parte gli obblighiche non si esauriscono nella sola posizione di garanzia - che sarebbe di per sé delegabile - quando la responsabilità penale coinvolge anche garanzie ulteriori legate alla “posizione”. In alcuni ambiti, come la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per effetto delle importanti innovazioni introdotte dal Decreto legislativo 626/94 che hanno largamente innovato la disciplina delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, sono stati posti dalla legge, a carico dei vertici aziendali, taluni obblighi specifici, che non possono essere delegati. E’ dunque consentito trasferire a coloro che effettivamente gestiscono i settori dell’attività d’impresa il contenuto residuo della posizione di garanzia, unitamente all’obbligo di predisporre le relative cautele per evitare specifici eventi, rendendo, per così dire, “naturale” che le conseguenze dei comportamenti contrari al dovere di diligenza ricadano sui soggetti incaricati di gestire i vari “settori” dell’impresa, e non sul titolare.
2004
Studi in memoria di Gabriele Silingardi
88 14 10860 9
Giuffré
ITALIA
La delega di funzioni nell’impresa e le sue conseguenze sulla responsabilità penale / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (2004), pp. 546-566.
Pighi, Giorgio
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