Il contributo richiesto ai relatori consiste nel mettere a fuoco alcuni specifici profili dei principi di libertà ed eguaglianza proclamati dalle due Carte costituzionali, diverse nel percorso di formazione e lontane nel tempo ma vicine per la funzione di dare voce a speranze per un futuro nuovo delle Istituzioni. Trovare tratti comuni di differenti esperienze costituzionali comporta lo sviluppo della comparazione sia giuridica sia storica. Si tratta di scegliere alcuni temi tra i tanti. «Ho ritenuto opportuno farmi guidare dal forte risalto che hanno avuto due particolari profili nel dibattito sulla recente Costituzione europea: quello delle radici religiose e culturali del vecchio continente», di quali è nata un’appassionata discussione sul “preambolo” e quello sui municipi" Quanto alle "radici religiose" il rischio di enunciazioni identitarie rischia di spingere a compromessi fatti di «affermazioni ambigue e reticenti, col rischio concreto di mettere in forse l’affermazione stessa di uno stato laico e pluralista, di una società composta di credenti e non credenti». Lo strumento non è lai "norma" ma il "preambolo". Guardando alla Costituzione cispadana appare «accettabile un preambolo che abbia la funzione di individuare una base comune riconosciuta e può assumere il senso di un progetto condiviso che, dal punto di vista normativo, nulla toglie o aggiunge rispetto alla disciplina giuridica dettata dalle norme. Nel momento in cui, invece, si va alla ricerca di una sintesi tra concezioni contrapposte, come è avvenuto per la Costituzione europea, il preambolo perde la sua stessa ragion d’essere, quella della preesistenza di un complesso di enunciazioni già condivise e, oltre ad essere privo di qualsiasi funzione normativa – alla pari di qualsiasi preambolo – non fa che scoprire i punti di frizione tra le varie opzioni culturali e politiche». Quanto al rapporto fra le realtà locali e lo Stato, va rilevato che il tema dei "territori" rappresenta una costante. «Il nuovo slancio verso la partecipazione individuava come sede privilegiata dell’autogoverno i municipi, un’istituzione risalente ed organizzata che, grazie al nuovo sistema di valori di libertà ed uguaglianza, era potenziata e valorizzata, portando ad ulteriori ed ambiziosi traguardi il ruolo fondamentale che le comunità locali avevano acquisito in queste terre sin dal medio evo. L’art. 208 della Costituzione cispadana attribuiva ai municipi competenze molto ampie: dalla conservazione dei “fondi pubblici” alla “riscossione delle entrate”, e poi gli “affari di acque e strade”, annona, vettovaglie, “ornato”, spettacoli, sanità, pubblica istruzione, rispetto dei regolamenti, “buon ordine”, “sicurezza e salubrità delle carceri”. Il tutto con obbligo, diremmo oggi, di bilancio consuntivo, nel senso che “ogni amministrazione municipale è tenuta al fine di ciascun anno di dare conto della sua azienda all’amministrazione centrale"». Con la costituzione europea il problema assume i profili della "sussidiarietà": i problemi vanno affrontati e risolti alla scala più prossima ai bisogni dei cittadini. La chiara formulazione del progetto di Costituzione europea afferma che «In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione».

Le costituzioni cispadana ed europea. Ideali, identità comune ed autonoma responsabilità dei territori a due secoli di distanza, / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - 1:(2005), pp. 83-92.

Le costituzioni cispadana ed europea. Ideali, identità comune ed autonoma responsabilità dei territori a due secoli di distanza,

PIGHI, Giorgio
2005

Abstract

Il contributo richiesto ai relatori consiste nel mettere a fuoco alcuni specifici profili dei principi di libertà ed eguaglianza proclamati dalle due Carte costituzionali, diverse nel percorso di formazione e lontane nel tempo ma vicine per la funzione di dare voce a speranze per un futuro nuovo delle Istituzioni. Trovare tratti comuni di differenti esperienze costituzionali comporta lo sviluppo della comparazione sia giuridica sia storica. Si tratta di scegliere alcuni temi tra i tanti. «Ho ritenuto opportuno farmi guidare dal forte risalto che hanno avuto due particolari profili nel dibattito sulla recente Costituzione europea: quello delle radici religiose e culturali del vecchio continente», di quali è nata un’appassionata discussione sul “preambolo” e quello sui municipi" Quanto alle "radici religiose" il rischio di enunciazioni identitarie rischia di spingere a compromessi fatti di «affermazioni ambigue e reticenti, col rischio concreto di mettere in forse l’affermazione stessa di uno stato laico e pluralista, di una società composta di credenti e non credenti». Lo strumento non è lai "norma" ma il "preambolo". Guardando alla Costituzione cispadana appare «accettabile un preambolo che abbia la funzione di individuare una base comune riconosciuta e può assumere il senso di un progetto condiviso che, dal punto di vista normativo, nulla toglie o aggiunge rispetto alla disciplina giuridica dettata dalle norme. Nel momento in cui, invece, si va alla ricerca di una sintesi tra concezioni contrapposte, come è avvenuto per la Costituzione europea, il preambolo perde la sua stessa ragion d’essere, quella della preesistenza di un complesso di enunciazioni già condivise e, oltre ad essere privo di qualsiasi funzione normativa – alla pari di qualsiasi preambolo – non fa che scoprire i punti di frizione tra le varie opzioni culturali e politiche». Quanto al rapporto fra le realtà locali e lo Stato, va rilevato che il tema dei "territori" rappresenta una costante. «Il nuovo slancio verso la partecipazione individuava come sede privilegiata dell’autogoverno i municipi, un’istituzione risalente ed organizzata che, grazie al nuovo sistema di valori di libertà ed uguaglianza, era potenziata e valorizzata, portando ad ulteriori ed ambiziosi traguardi il ruolo fondamentale che le comunità locali avevano acquisito in queste terre sin dal medio evo. L’art. 208 della Costituzione cispadana attribuiva ai municipi competenze molto ampie: dalla conservazione dei “fondi pubblici” alla “riscossione delle entrate”, e poi gli “affari di acque e strade”, annona, vettovaglie, “ornato”, spettacoli, sanità, pubblica istruzione, rispetto dei regolamenti, “buon ordine”, “sicurezza e salubrità delle carceri”. Il tutto con obbligo, diremmo oggi, di bilancio consuntivo, nel senso che “ogni amministrazione municipale è tenuta al fine di ciascun anno di dare conto della sua azienda all’amministrazione centrale"». Con la costituzione europea il problema assume i profili della "sussidiarietà": i problemi vanno affrontati e risolti alla scala più prossima ai bisogni dei cittadini. La chiara formulazione del progetto di Costituzione europea afferma che «In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione».
2005
Pighi, Giorgio
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11380/1064651
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