Il tema dell'imputazione di circostanza, prima della legge n. 19/90, veniva ricondotto fra le ipotesi di responsabilità oggettiva per le quali si segnalava l'esigenza di adeguamento al principio di colpevolezza. Anche gli aggravamenti di pena, ed in special modo quelli che determinano una fuoruscita dalla cornice edittale del reato semplice avrebbero dovuto essere subordinati alla garanzia per il reo di poter aver luogo solo in presenza di situazioni riconoscibili ed evitabili. La razionalizzazione del sistema di imputazione per gli elementi costitutivi e per quelli accidentali del reato risente della necessità di individuare coefficienti per le circostanze che non si pongano in contraddizione con quelli richiesti per gli elementi costitutivi. Sono previsti, alternativamente, coefficienti reali o potenziali in quanto non mina la struttura delle fattispecie il prevedere un coefficiente doloso per il reato semplice ed accollare in base ad un coefficiente potenziale l'elemento circostanziale. Parimenti un coefficiente che ammetta la conoscenza reale per l'elemento accidentale che si colloca in un momento antecedente o concomitante alla condotta (e persino connesso all'evento nei casi di "colpa impropria") non è di per sé incompatibile con la struttura di una fattispecie circostanziata colposa. Le espressioni "conosciute", "ignorate", "ritenute inesistenti", che ripropongono quelle usate nella precedente formulazione dell'art. 59 c.p. impongono di approfondirne significato nella nuova collocazione in cui sono state utilizzate. A maggior ragione tale approfondimento si impone in relazione all'utilizzazione del termine "colpa" come situazione di rimprovero soggettivo da cui è dipesa la mancata conoscenza della circostanza. Le categorie del "conoscere" e del "non conoscere per colpa" riferite dal nuovo art. 59/2 c.p. al sostrato materiale della circostanza paiono evidenziare dunque un "contenuto colpevole" diversamente modulato da quello che caratterizza dolo e colpa. Non è solo in gioco la mancata enunciazione esplicita della rappresentazione di fatti futuri e si evidenzia anche come dato significativo un rapporto costruito su ipotesi alternative con il sostrato materiale del quale l'ordinamento intende garantire il rimprovero.

Circostanze del reato e principio di colpevolezza / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (1996), pp. 1-262.

Circostanze del reato e principio di colpevolezza

PIGHI, Giorgio
1996

Abstract

Il tema dell'imputazione di circostanza, prima della legge n. 19/90, veniva ricondotto fra le ipotesi di responsabilità oggettiva per le quali si segnalava l'esigenza di adeguamento al principio di colpevolezza. Anche gli aggravamenti di pena, ed in special modo quelli che determinano una fuoruscita dalla cornice edittale del reato semplice avrebbero dovuto essere subordinati alla garanzia per il reo di poter aver luogo solo in presenza di situazioni riconoscibili ed evitabili. La razionalizzazione del sistema di imputazione per gli elementi costitutivi e per quelli accidentali del reato risente della necessità di individuare coefficienti per le circostanze che non si pongano in contraddizione con quelli richiesti per gli elementi costitutivi. Sono previsti, alternativamente, coefficienti reali o potenziali in quanto non mina la struttura delle fattispecie il prevedere un coefficiente doloso per il reato semplice ed accollare in base ad un coefficiente potenziale l'elemento circostanziale. Parimenti un coefficiente che ammetta la conoscenza reale per l'elemento accidentale che si colloca in un momento antecedente o concomitante alla condotta (e persino connesso all'evento nei casi di "colpa impropria") non è di per sé incompatibile con la struttura di una fattispecie circostanziata colposa. Le espressioni "conosciute", "ignorate", "ritenute inesistenti", che ripropongono quelle usate nella precedente formulazione dell'art. 59 c.p. impongono di approfondirne significato nella nuova collocazione in cui sono state utilizzate. A maggior ragione tale approfondimento si impone in relazione all'utilizzazione del termine "colpa" come situazione di rimprovero soggettivo da cui è dipesa la mancata conoscenza della circostanza. Le categorie del "conoscere" e del "non conoscere per colpa" riferite dal nuovo art. 59/2 c.p. al sostrato materiale della circostanza paiono evidenziare dunque un "contenuto colpevole" diversamente modulato da quello che caratterizza dolo e colpa. Non è solo in gioco la mancata enunciazione esplicita della rappresentazione di fatti futuri e si evidenzia anche come dato significativo un rapporto costruito su ipotesi alternative con il sostrato materiale del quale l'ordinamento intende garantire il rimprovero.
1996
Pighi, Giorgio
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