La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne è prevista dagli artt. 28 e 29 delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni (1988) e prevede che, all'udienza preliminare o al dibattimento, il processo possa essere sospeso fino ad un anno (ovvero a tre anni per i delitti più gravi) per valutare la personalità del minore in chiave “probatoria” e cioè allo scopo di assecondare positivamente il comportamento e l'evoluzione della personalità. Il reo è affidato al servizio sociale minorile per l'osservazione, il trattamento ed il sostegno e possono essere impartite prescrizioni per riparare le conseguenze del reato e per promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. La sospensione può essere revocata in caso di reiterate e gravi trasgressioni delle prescrizioni impartite. Decorso il periodo di sospensione, il reato è dichiarato estinto se la prova abbia dato esito positivo. In caso contrario il processo prosegue ed è aperto, oltre che alla condanna, a tutte le altre opportunità fornite dalla legge per i minori. L'ìistituto si inquadra fra le misure sospensivo - probatorie ed instaura un meccanismo di prevenzione speciale focalizzato sul comportamento del minorenne, teso a fare evolvere la sua personalità e finalizzato alla valutazione dei risultati del trattamento. Si distingue dal perdono giudiziale nelle modalità della prevenzione speciale, conseguente alla diversa tipologia dei destinatari. Il perdono giudiziale assolve alla funzione di evitare che il minore sia esposto a rischio di stigmatizzazione nei casi in cui,anche senza specifici interventi, la condotta criminosa non appare destinata a ripetersi in quanto si può fare leva sulle risorse del reo. La sospensione del processo vuole parimenti evitare il rischio di stigmatizzazione, ma lo fa ricorrendo ad interventi modulati, su base empirica ovvero prìsicologico-riabilitativa, per rispondere all'esigenza educativa e rieducativa. La misura, quindi, è appropriata sia nei casi in cui il soggetto evidenzia la necessità di adeguato trattamento, sia nei casi in cui la prognosi si presenta ancora incerta e richiede approfondimenti, stimoli e trattamenti adeguati per diventare più solida, lasciando aperta la pressione esercitata dall'eventualità che il processo possa riprendere e porti alla condanna.

Sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenne / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (1989), pp. 449-454.

Sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenne

PIGHI, Giorgio
1989

Abstract

La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne è prevista dagli artt. 28 e 29 delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni (1988) e prevede che, all'udienza preliminare o al dibattimento, il processo possa essere sospeso fino ad un anno (ovvero a tre anni per i delitti più gravi) per valutare la personalità del minore in chiave “probatoria” e cioè allo scopo di assecondare positivamente il comportamento e l'evoluzione della personalità. Il reo è affidato al servizio sociale minorile per l'osservazione, il trattamento ed il sostegno e possono essere impartite prescrizioni per riparare le conseguenze del reato e per promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. La sospensione può essere revocata in caso di reiterate e gravi trasgressioni delle prescrizioni impartite. Decorso il periodo di sospensione, il reato è dichiarato estinto se la prova abbia dato esito positivo. In caso contrario il processo prosegue ed è aperto, oltre che alla condanna, a tutte le altre opportunità fornite dalla legge per i minori. L'ìistituto si inquadra fra le misure sospensivo - probatorie ed instaura un meccanismo di prevenzione speciale focalizzato sul comportamento del minorenne, teso a fare evolvere la sua personalità e finalizzato alla valutazione dei risultati del trattamento. Si distingue dal perdono giudiziale nelle modalità della prevenzione speciale, conseguente alla diversa tipologia dei destinatari. Il perdono giudiziale assolve alla funzione di evitare che il minore sia esposto a rischio di stigmatizzazione nei casi in cui,anche senza specifici interventi, la condotta criminosa non appare destinata a ripetersi in quanto si può fare leva sulle risorse del reo. La sospensione del processo vuole parimenti evitare il rischio di stigmatizzazione, ma lo fa ricorrendo ad interventi modulati, su base empirica ovvero prìsicologico-riabilitativa, per rispondere all'esigenza educativa e rieducativa. La misura, quindi, è appropriata sia nei casi in cui il soggetto evidenzia la necessità di adeguato trattamento, sia nei casi in cui la prognosi si presenta ancora incerta e richiede approfondimenti, stimoli e trattamenti adeguati per diventare più solida, lasciando aperta la pressione esercitata dall'eventualità che il processo possa riprendere e porti alla condanna.
1989
La medicina legale ed il nuovo codice di procedura penale
88 14 02126 0
Giuffré
ITALIA
Sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenne / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (1989), pp. 449-454.
Pighi, Giorgio
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