La trattazione è suddivisa in due parti. La prima ha come oggetto il minore e l'ordinamento penale e prende in considerazione i criteri in forza dei quali il minore può essere chiamato a rispondere penalmente in ragione dell'evoluzione della sua personalità, ovvero, se la sua maturità è esclusa, va esente da pena. La seconda parte riguarda gli istituti che regolano l'applicazione della sanzione penale ai minori. Sono esaminati gli istituti attraverso i quali è consentito al giudice di non infliggere la condanna al minore penalmente "maturo" (perdono giudiziale, irrilevanza dl fatto, sospensione del processo con messa alla prova), assieme agli adattamenti del sistema sanzionatorio rispetto a quello previsto per gli adulti, nei casi in cui la condanna è irrogata. Occorre al riguardo distinuere le ipotesi in cui la pena è sospesa, eseguita in prigione scuola, ovvero con modalità sostitutive ed alternative. Il sistema penale minorile si fonda sulla constatazione che la distinzione fra "maturi" e "immaturi" è insufficiente per risolvere i problemi che l'ordinamento deve affrontare per differenziare la risposta nei confronti dei minori autori di reati. Nella maggior parte dei casi il giovane, magari in maniera ancora approssimativa, si rende conto del "valore" (in termini di giudizio sociale) di quanto va compiendo ed ha un grado sufficiente di potenziale autocontrollo verso gli stimoli che condizionano l'agire individuale. Il sistema deve quindi affiancare le norme sull'imputabilità a quelle che selezionano le differenti esigenze da soddisfare, nell'interesse del minore, nei casi in cui sia inopportuno applicare la pena per ragioni di prevenzione speciale, specificando quali provvedimenti debbano essere adottati per intervenire su di essi senza applicare o eseguire la pena. Il minorenne fortemente condizionato dalla realtà esterna o da limiti propri, ma tuttavia già in grado di essere considerato maturo richiede interventi specifici che "prendono il posto" della condanna o della pena. La norma indica un criterio articolato e da individualizzare, e non possono dunque condividersi certe prassi giurisprudenziali che tendono quasi automaticamente ad inserire fra i non imputabili tutti i soggetti per i quali può affermarsi che l'età evolutiva ha posto problemi, che influendo negativamente sul reo, favorirono la commissione del reato. Le norme sull'imputabilità devono assolvere al loro esclusivo ruolo di individuare i soggetti maturi ed immaturi in rapporto al fatto commesso. Le esigenze di differenziare gli interventi nei confronti del minorenne in termini di prevenzione speciale vanno affrontate nell'ambito della cosiddetta commisurazione (in senso ampio) della pena, che per i minori deve potersi estendere sino alla valutazione dell'opportunità di applicarla o meno, sulla base di rigorosi criteri prefissati. Sono queste le ragioni che, per consentire il funzionamento di un ordinamento penale minorile differenziato, affiancano agli istituti di portata generale, applicabili anche agli adulti, quelli particolari che consentono di modulare specifiche e diversificate conseguenze sanzionatorie. Il reato commesso dal minorenne è infatti fenomeno con peculiarità tali da richiedere un intervento specifico in funzione delle esigenze di tutela della gioventù elevate dall'art. 31 Cost.a principio al quale il legislatore deve sempre ispirarsi.

Le disposizioni sul reato commesso dal minore / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (1993), pp. 299-334.

Le disposizioni sul reato commesso dal minore

PIGHI, Giorgio
1993

Abstract

La trattazione è suddivisa in due parti. La prima ha come oggetto il minore e l'ordinamento penale e prende in considerazione i criteri in forza dei quali il minore può essere chiamato a rispondere penalmente in ragione dell'evoluzione della sua personalità, ovvero, se la sua maturità è esclusa, va esente da pena. La seconda parte riguarda gli istituti che regolano l'applicazione della sanzione penale ai minori. Sono esaminati gli istituti attraverso i quali è consentito al giudice di non infliggere la condanna al minore penalmente "maturo" (perdono giudiziale, irrilevanza dl fatto, sospensione del processo con messa alla prova), assieme agli adattamenti del sistema sanzionatorio rispetto a quello previsto per gli adulti, nei casi in cui la condanna è irrogata. Occorre al riguardo distinuere le ipotesi in cui la pena è sospesa, eseguita in prigione scuola, ovvero con modalità sostitutive ed alternative. Il sistema penale minorile si fonda sulla constatazione che la distinzione fra "maturi" e "immaturi" è insufficiente per risolvere i problemi che l'ordinamento deve affrontare per differenziare la risposta nei confronti dei minori autori di reati. Nella maggior parte dei casi il giovane, magari in maniera ancora approssimativa, si rende conto del "valore" (in termini di giudizio sociale) di quanto va compiendo ed ha un grado sufficiente di potenziale autocontrollo verso gli stimoli che condizionano l'agire individuale. Il sistema deve quindi affiancare le norme sull'imputabilità a quelle che selezionano le differenti esigenze da soddisfare, nell'interesse del minore, nei casi in cui sia inopportuno applicare la pena per ragioni di prevenzione speciale, specificando quali provvedimenti debbano essere adottati per intervenire su di essi senza applicare o eseguire la pena. Il minorenne fortemente condizionato dalla realtà esterna o da limiti propri, ma tuttavia già in grado di essere considerato maturo richiede interventi specifici che "prendono il posto" della condanna o della pena. La norma indica un criterio articolato e da individualizzare, e non possono dunque condividersi certe prassi giurisprudenziali che tendono quasi automaticamente ad inserire fra i non imputabili tutti i soggetti per i quali può affermarsi che l'età evolutiva ha posto problemi, che influendo negativamente sul reo, favorirono la commissione del reato. Le norme sull'imputabilità devono assolvere al loro esclusivo ruolo di individuare i soggetti maturi ed immaturi in rapporto al fatto commesso. Le esigenze di differenziare gli interventi nei confronti del minorenne in termini di prevenzione speciale vanno affrontate nell'ambito della cosiddetta commisurazione (in senso ampio) della pena, che per i minori deve potersi estendere sino alla valutazione dell'opportunità di applicarla o meno, sulla base di rigorosi criteri prefissati. Sono queste le ragioni che, per consentire il funzionamento di un ordinamento penale minorile differenziato, affiancano agli istituti di portata generale, applicabili anche agli adulti, quelli particolari che consentono di modulare specifiche e diversificate conseguenze sanzionatorie. Il reato commesso dal minorenne è infatti fenomeno con peculiarità tali da richiedere un intervento specifico in funzione delle esigenze di tutela della gioventù elevate dall'art. 31 Cost.a principio al quale il legislatore deve sempre ispirarsi.
1993
Elementi di diritto penale per operatori sociali
88 14 04005 2
Giuffré
ITALIA
Le disposizioni sul reato commesso dal minore / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (1993), pp. 299-334.
Pighi, Giorgio
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11380/1063839
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