Sono fondamentalmente due le ragioni che portano i moderni ordinamenti a realizzare un sistema autonomo e differenziato di diritto penale minorile. In primo luogo si intende assecondare con adeguata disciplina il dato d'esperienza secondo il quale la maturità in senso biologico, psicologico e sociale si acquisisce attraverso un percorso di crescita progressivo, variabile dal punto di vista soggettivo e fortemente condizionato da fattori esterni quali l'educazione e l'ambiente economico e sociale in cui il soggetto vive. In secondo luogo si vogliono predisporre istituti caratterizzati da adeguati contenuti educativi e socializzanti per far fronte ai problemi posti dal rilievo che la delinquenza minorile rappresenta in larga misura l'effetto di deprivazioni e condizionamenti negativi, ovvero la conseguenza di una non realizzata consapevolezza soggettiva dei doverosi limiti che comporta il vivere sociale. La politica criminale, nell'affrontare il tema della delinquenza giovanile muove dalla premessa che questa si radichi su difetti largamente correggibili, e privilegia i provvedimenti e gli interventi diretti alla rimozione delle cause del comportamento irregolare. In tal modo si rende effettivo il diritto dell'individuo ad un normale inserimento sociale, caratterizzato dall'assenza di deprivazioni e dall'acquisizione del limite del proprio agire. Un sistema di diritto penale minorile così caratterizzato rappresenta una sorta di "investimento" di cui beneficeranno individuo e società: se il soggetto ha commesso reati in età giovanile, la pena non deve pesare sulle opportunità che consentono di realizzare una futura vita adulta in condizioni di normale inserimento sociale. Per il conseguimento di tali obiettivi il nostro sistema penale minorile è caratterizzato da una serie di regole particolari che possono costituire di volta in volta: a) una specifica disciplina per i minori che dà vita ad istituti a loro esclusivamente riservati, oppure b) un insieme di deroghe a istituti previsti anche per gli adulti, e di adattamenti di tali istituti. Norme specifiche, deroghe e adattamenti tendono a disegnare un sistema differenziato in funzione delle specifiche finalità che il diritto minorile persegue. Tale specializzazione del sistema assume nel nostro ordinamento rilevanza costituzionale e gli istituti attraverso i quali si realizza riguardano l'intera realtà minorile (rapporti familiari, comportamento irregolare, educazione, formazione professionale, tutela della salute, ecc.), e rappresentano l'attuazione dell'art. 31 della Costituzione che, elevando al rango di norma costituzionale la tutela della gioventù, pone come specifico compito dello Stato il favorire "gli istituti necessari a tale scopo". La particolare considerazione che la Costituzione riserva alla tutela del giovane pone in capo a quest'ultimo un vero e proprio diritto ad una crescita normale e protetta che si inserisce nel novero dei diritti del cittadino cui l'ordinamento deve dare adeguata riposta. L'art. 31 Cost. impone inoltre di valutare in una luce del tutto particolare la funzione rieducativa della pena prevista dall'art. 27/3 Cost.. Nei confronti del minore autore di reati la preoccupazione deve infatti essere duplice: tutelarlo e rieducarlo. A tal fine vengono apprestati istituti che, privilegiando la tutela del minore, lo sottraggono al sistema regolare delle conseguenze penali, come meglio si approfondirà successivamente parlando di perdono giudiziale, di non punibilità per irrilevanza del fatto e di estinzione del reato per prova positiva.

Le disposizioni sul reato commesso dal minorenne / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (1997), pp. 365-411.

Le disposizioni sul reato commesso dal minorenne

PIGHI, Giorgio
1997

Abstract

Sono fondamentalmente due le ragioni che portano i moderni ordinamenti a realizzare un sistema autonomo e differenziato di diritto penale minorile. In primo luogo si intende assecondare con adeguata disciplina il dato d'esperienza secondo il quale la maturità in senso biologico, psicologico e sociale si acquisisce attraverso un percorso di crescita progressivo, variabile dal punto di vista soggettivo e fortemente condizionato da fattori esterni quali l'educazione e l'ambiente economico e sociale in cui il soggetto vive. In secondo luogo si vogliono predisporre istituti caratterizzati da adeguati contenuti educativi e socializzanti per far fronte ai problemi posti dal rilievo che la delinquenza minorile rappresenta in larga misura l'effetto di deprivazioni e condizionamenti negativi, ovvero la conseguenza di una non realizzata consapevolezza soggettiva dei doverosi limiti che comporta il vivere sociale. La politica criminale, nell'affrontare il tema della delinquenza giovanile muove dalla premessa che questa si radichi su difetti largamente correggibili, e privilegia i provvedimenti e gli interventi diretti alla rimozione delle cause del comportamento irregolare. In tal modo si rende effettivo il diritto dell'individuo ad un normale inserimento sociale, caratterizzato dall'assenza di deprivazioni e dall'acquisizione del limite del proprio agire. Un sistema di diritto penale minorile così caratterizzato rappresenta una sorta di "investimento" di cui beneficeranno individuo e società: se il soggetto ha commesso reati in età giovanile, la pena non deve pesare sulle opportunità che consentono di realizzare una futura vita adulta in condizioni di normale inserimento sociale. Per il conseguimento di tali obiettivi il nostro sistema penale minorile è caratterizzato da una serie di regole particolari che possono costituire di volta in volta: a) una specifica disciplina per i minori che dà vita ad istituti a loro esclusivamente riservati, oppure b) un insieme di deroghe a istituti previsti anche per gli adulti, e di adattamenti di tali istituti. Norme specifiche, deroghe e adattamenti tendono a disegnare un sistema differenziato in funzione delle specifiche finalità che il diritto minorile persegue. Tale specializzazione del sistema assume nel nostro ordinamento rilevanza costituzionale e gli istituti attraverso i quali si realizza riguardano l'intera realtà minorile (rapporti familiari, comportamento irregolare, educazione, formazione professionale, tutela della salute, ecc.), e rappresentano l'attuazione dell'art. 31 della Costituzione che, elevando al rango di norma costituzionale la tutela della gioventù, pone come specifico compito dello Stato il favorire "gli istituti necessari a tale scopo". La particolare considerazione che la Costituzione riserva alla tutela del giovane pone in capo a quest'ultimo un vero e proprio diritto ad una crescita normale e protetta che si inserisce nel novero dei diritti del cittadino cui l'ordinamento deve dare adeguata riposta. L'art. 31 Cost. impone inoltre di valutare in una luce del tutto particolare la funzione rieducativa della pena prevista dall'art. 27/3 Cost.. Nei confronti del minore autore di reati la preoccupazione deve infatti essere duplice: tutelarlo e rieducarlo. A tal fine vengono apprestati istituti che, privilegiando la tutela del minore, lo sottraggono al sistema regolare delle conseguenze penali, come meglio si approfondirà successivamente parlando di perdono giudiziale, di non punibilità per irrilevanza del fatto e di estinzione del reato per prova positiva.
1997
Nozioni di diritto penale
88 14 06481 4
Giuffré
ITALIA
Le disposizioni sul reato commesso dal minorenne / Pighi, Giorgio. - STAMPA. - (1997), pp. 365-411.
Pighi, Giorgio
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11380/1063838
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